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Scadenza |
Oggetto |
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19.09.2003 |
Entro
il 37° giorno antecedente alla data delle elezioni,
e quindi non oltre il 19.9.2003, le amministrazioni
comunali devono procedere all'affissione dei manifesti
recanti i contrassegni di cui all’articolo
16, comma 9, della legge regionale 7/83, che saranno
all'uopo forniti dall'amministrazione provinciale;
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Le cartoline-avviso previste all'articolo 24, comma
6, della legge regionale 7/83 per rendere edotti
gli elettori all'estero dell'indizione dei comizi
elettorali per il rinnovo del Consiglio provinciale
non saranno spedite dall'ufficio elettorale regionale,
bensì, nell'ottica di una sostanziale velocizzazione
delle procedure, direttamente dalle amministrazioni
comunali interessate; il consorzio dei comuni ha
predisposto e mette a disposizione i moduli e prestampati
del caso; |
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19.09.2003 |
Entro
10 giorni dalla pubblicazione del decreto d'indizione
dei comizi elettorali, e pertanto non oltre il 19.9.2003,
deve essere accertato lo stato dei seggi secondo
le modalità stabilite dall'articolo 26 della
legge regionale 7/83; |
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1.10-6.10.2003 |
Tra
il 25° ed il 20° giorno antecedente la data
delle elezioni, vale a dire tra il 1.10.2003 e il
6.10.2003, occorre procedere, nei modi previsti
dalla legge provinciale 4/03 ai commi 21 e seguenti
dell'articolo 1, al sorteggio in seduta pubblica,
per ogni sezione elettorale, del presidente, del
segretario e degli scrutatori, nonché alla
formazione di una graduatoria per i componenti supplenti
delle sezioni elettorali in caso di impedimento
dei membri effettivi; gli stampati all'uopo occorrenti
saranno forniti dal consorzio dei comuni; |
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Le operazioni richiamate al punto precedente vanno
preannunziate due giorni prima, mediante affissione
sull'albo pretorio del comune di un apposito manifesto
che dovrà rimanere esposto per almeno 48
ore; il consorzio dei comuni fornirà il materiale
necessario anche per queste incombenze; |
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11.10.2003 |
Ai
sorteggiati quali componenti di una sezione elettorale
il sindaco notifica l'avvenuta nomina, nel più
breve tempo possibile, e comunque non oltre il 15°
giorno antecedente le elezioni, cioè entro
il 11.10.2003 (articolo 1, comma 23, della legge
provinciale 4/03) |
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11.10.2003 |
Almeno
15 giorni prima la scadenza elettorale, e quindi
a far tempo dal 11.10.2003, devono essere affissi
i manifesti delle candidature ai sensi dell'articolo
22, comma 3, della legge regionale 7/83, a tal fine
forniti dall'amministrazione provinciale; |
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Comunicazione
della provincia ai comuni via e-mail dei nomi dei
delegati autorizzati a designare i due rappresentanti
di lista presso i seggi, in conformità alle
previsioni di cui all'articolo 18, comma 7, della
legge regionale 7/83; |
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Eventuali
comunicazioni di impedimento da parte dei componenti
effettivi l'ufficio elettorale di sezione devono
essere presentate al sindaco, ai sensi dell'articolo
1, comma 24, della legge provinciale 4/03, entro
48 ore dalla notifica della nomina; |
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16.10.2003 |
Ai
sensi dell'articolo 25 della legge regionale 7/83,
le liste
elettorali di sezione per la votazione devono essere
messe a disposizione
del sindaco non oltre il 10° giorno anteriore
a quello della votazione, e
quindi entro il 16.10.2003; |
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21.10-26.10 |
Per
disposizione dell'articolo 9 del D.P.R. 299/00 gli
uffici elettorali dei comuni devono restare aperti
al pubblico nei 5 giorni antecedenti le elezioni
(cioè dal 21.10.2003 al 25.10.2003) dalle
ore 9.00 alle ore 19.00 e nel giorno della votazione
per la durata delle operazioni elettorali; |
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23.10.2003 |
Entro
il 23.10.2003, l'amministrazione provinciale fornirà
il materiale riportato nella nota per i singoli
seggi elettorali; |
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23.10.2003 |
Non
più tardi del 3° giorno antecedente le
elezioni, e quindi non oltre il 23.10.2003, occorre
procedere alla nomina dei sostituti dei membri dell'ufficio
elettorale di sezione, per quanto necessaria, secondo
le modalità di cui all'articolo 1, comma
24, della legge provinciale 4/03; |
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Entro
il 3° giorno antecedente le elezioni, e quindi
sempre entro il 23.10.2003, i degenti in ospedali
o case di cura e i detenuti devono rendere noto
l'intento di valersi della facoltà di cui
all'articolo 44 della legge regionale 7/83, concernente
l'espressione del voto nel luogo di cura o di detenzione; |
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24.10.2003 |
Entro
il 2° giorno antecedente le elezioni, e pertanto
entro il 24.10.2003, devono essere presentate ai
sindaci le designazioni dei rappresentanti di lista
di cui all' articolo 23 della legge regionale 7/83; |
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25.10.2003 |
A
termini dell'articolo 27 della legge regionale 7/83,
la consegna ai presidenti degli uffici elettorali
di sezione dei seggi, dei locali, degli arredi,
delle cabine, delle urne e del restante materiale
occorrente, deve avvenire dalle ore 16 del 25.10.2003; |
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26.10.2003 |
Il
trasporto delle persone in situazione di handicap
ai seggi elettorali deve essere organizzato per
il giorno delle elezioni, vale a dire il 26.10.2002
(articolo 48bis della legge regionale 7/83); |
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Nei
giorni del 26 e 27.10.2003 agli edifici che ospitano
seggi elettorali dovranno essere apposte le bandiere
dell'Unione europea, della Repubblica italiana e
della Provincia autonoma (articolo 5, comma 3bis,
del D.P.P. 26/89); |
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Alle
ore 6.00 del 26.10.2003 gli uffici elettorali di
sezione si adunano presso i rispettivi seggi per
procedere agli adempimenti di cui all'articolo 38
della legge regionale; |
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La
trasmissione dei dati relativi all'afflusso dei
votanti alle ore 11, 17 e 22 del 26.10.2003 si svolge
in forma telematica; |
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La
votazione è dichiarata chiusa alle ore 22.00
del 26.10.2003, con l'osservanza di quanto previsto
dall'articolo 52 della legge regionale 7/84; |
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27.10.2003 |
Gli
scrutini hanno inizio alle ore 7.00 del 27.10.2003
(articolo
55, comma 1, legge regionale 7/83); |
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Nella
stessa giornata (27.10.2003) vengono trasmessi,
in forma telematica, i dati degli scrutini; a tale
proposito è da sottolineare che per gli effetti
di cui all'articolo 1, comma 29, della legge provinciale
4/03, la trasmissione di dati e le comunicazioni
di qualsiasi genere va operata in forma telematica
in tutti i casi in cui ciò risulti tecnicamente
possibile, e che in ogni caso va accordata la preferenza
al veicolamento di dati in forma telematica rispetto
a quella postale; |
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I
contributi spettanti agli elettori residenti all'estero
vanno liquidati nei giorni 26/27 e 28.10.2003; si
precisa inoltre, che in ordine alle modalità
del pagamento trovano applicazione unicamente le
disposizioni di cui all'art. 78 della legge regionale
7/83 e non più le ulteriori disposizioni
di cui al D.P.G.R. 13 aprile 1988, n. 8; è
rimesso, pertanto, alla discrezionalità dei
comuni la determinazione dei termini massimi di
espatrio, rimpatrio e permanenza nel territorio
provinciale. In ogni caso il rendiconto comprensivo
dei sussidi corrisposti agli elettori residenti
all'estero e dei pagamenti ai membri degli uffici
elettorali e le altre poste eventualmente da rimborsarsi
da parte dell'amministrazione provinciale, vanno
inviate alla Provincia stessa (ripartizione Servizi
centrali), entro e non oltre il 15.12.2003. La documentazione
che perverrà oltre tale termine, non verrà
presa in considerazione ai fini del rimborso (articolo
78 legge regionale 7/83). |