Riconoscimento di un titolo di maestro o maestra di sci conseguito all'estero
Descrizione generale
È maestro o maestra di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo su piste da sci, itinerari sciistici, percorsi di sci fuoripista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici quali corda, piccozza e ramponi.
È equiparata all'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci l'abilitazione conseguita all'estero, qualora questa venga equiparata su conforme parere del collegio provinciale dei maestri di sci dall'assessore competente con quella acquisita in provincia di Bolzano.
Un'equiparazione della qualificazione può avvenire soltanto qualora il o la richiedente possegga nel suo paese di provenienza il massimo grado di formazione nella relativa disciplina e qualora lo stesso possa esercitare nel proprio paese di provenienza la professione di maestro di sci come libero professionista.
Alla domanda va applicata una marca da bollo da 16,00 euro.
Legge Provinciale del 19 febbraio 2001, n. 5 Ordinamento della professione di maestro di sci e delle scuole di sci
Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
Regolamento delegato (UE) 2019/907 della Commissione, del 14 marzo 2019, che istituisce una prova di formazione comune per i maestri di sci ai sensi dell'articolo 49 ter della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali
Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206
Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare il sito Web dell'istituzione competente dedicato a questo servizio.
Modulistica e allegati
Ultimo aggiornamento: 18/04/2024, 11:15