Servizio di assistenza domiciliare all'infanzia > contributi per enti privati
Descrizione generale
La Provincia concede contributi per l’assistenza alla prima infanzia, ad enti pubblici e privati.
- Il servizio è rivolto a bambini di età compresa tra 3 mesi e 3 anni, anche già compiuti, che non frequentino ancora la scuola per l’infanzia.
- Il numero massimo dei bambini seguiti contemporaneamente da ciascuna assistente/tagesmutter, è pari a cinque.
- I bimbi vengono accolti presso l'abitazione della "Tagesmutter", che deve rispecchiare i parametri di superficie minima previsti dall'art. 2 del DPGP 22/77, nonchè sottostare a ben determinati standards igienico-sanitari.
Per il pagamento della tariffa del servizio le famiglie utenti possono richiedere un'agevolazione tariffaria rivolgendosi al Distretto sociale della Comunità comprensoriale competente per territorio. L'ammontare della tariffa a carico della famiglia varia a seconda delle entrate, del patrimonio, delle uscite e del numero dei componenti del nucleo familiare stesso: ogni nucleo familiare paga la tariffa calcolata in base al proprio "Valore situazione economica", come prevede il Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30/2000. La tariffa oraria minima è 0,90€ e la tariffa oraria massima 3,65€.
Sviluppo e sostegno della famiglia in Alto Adige
Legge provinciale 17 maggio 2013, n. 8
Standard qualitativi per l’attività pedagogica nei servizi di assistenza alla prima infanzia
Decreto del Presidente della Provincia 21 novembre 2017, n. 42
Criteri sul finanziamento dei servizi di microstruttura e di assistenza domiciliare all’infanzia Delibera della Giunta Provinciale del 30.07.2019, nr. 666
Criteri per i compensi a esperti o esperte esterni per iniziative di formazione e aggiornamento e altre iniziative analoghe organizzate dalla Provincia Delibera 26 gennaio 2021, n. 39
Approvazione dei criteri per il finanziamento dell’assistenza fuori provincia nei servizi di assistenza alla prima infanzia Delibera della Giunta Provinciale 4 settembre 2018, n. 876
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Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all’elevato numero di richieste, l’interessato/l’interessata può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all’autorità giurisdizionale.
Modulistica e allegati
Ultimo aggiornamento: 28/11/2024, 14:30