Autorizzazione alle emissioni di impianti produttivi
Descrizione generale
Tutti gli impianti produttivi con emissioni significative prima del rilascio della concessione edilizia devono ottenere la relativa approvazione da parte dell’Ufficio Aria e rumore dell'Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima.
Anche gli impianti termici a destinazione industriale e civile con potenzialità termica superiore a 1 MW se funzionanti a metano, GPL, gasolio o a combustibili solidi e 0,3 MW se funzionanti ad olio combustibile rientrano nel campo di applicazione della succitata legge.
Il Sindaco o la Sindaca, appena ricevuta la domanda di concessione edilizia, richiede un parere sul progetto all’Agenzia provinciale per l’ambiente e la tutela del clima, la quale si pronuncia entro 60 giorni. Il parere dell’Agenzia provinciale per l'ambiente e la tutela del clima é vincolante.
Al termine dei lavori di realizzazione e almeno 30 giorni prima della messa in esercizio degli impianti, il gestore della ditta deve richiedere l’autorizzazione alle emissioni all’ufficio aria e rumore.
L’autorizzazione alle emissioni ha una validità di 15 anni. Almeno un anno prima della scadenza l'azienda deve richiederne il rinnovo. In caso di modifica dello stabilimento e degli impianti autorizzati la persona responsabile dell’azienda deve richiedere l’aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni.
Per l'approvazione degli impianti deve essere presentata al sindaco/alla sindaca territorialmente competente, unitamente alla domanda di concessione edilizia, la seguente documentazione:
- la descrizione dell'impianto;
- la descrizione del ciclo produttivo e delle materie prime ed intermedie impiegate;
- la descrizione delle tecnologie adottate per prevenire l'inquinamento;
- l'indicazione della quantità, della qualità e dei punti delle emissioni.
La ditta, prima della messa in esercizio dell'impianto, deve inoltrare all'Ufficio aria e rumore la richiesta di autorizzazione alle emissioni utilizzando l'apposito modulo.
I moduli riguardano le tipologie di impianti più frequenti.
La domanda va corredata di una marca da bollo da 16,00 Euro, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge. Anche per il rilascio del provvedimento finale è previsto il pagamento dell’imposta di bollo.
L’imposta di bollo può essere assolta indicando nella domanda (nell’apposito spazio) il numero identificativo e la data della marca da bollo.
Per tutti gli atti e provvedimenti amministrativi rilasciati per via telematica, l'imposta di bollo è dovuta nella misura forfettaria di 16,00 Euro, a prescindere dal numero dei fogli (comma 591, Legge di Stabilità n. 147/2013).
Tutte le informazioni per la presentazione della documentazione necessaria al rilascio dei pareri e delle autorizzazioni alle emissioni sono disponibili nelle linee guida.
Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare il sito Web dell'istituzione competente dedicato a questo servizio.
Modulistica e allegati
Ultimo aggiornamento: 15/01/2025, 12:48