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La nuova Rete civica dell’Alto Adige

Borse di studio per la formazione postuniversitaria

Un servizio della Provincia di Bolzano

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Descrizione generale

Le borse di studio per la formazione postuniversitaria vengono assegnate alle o ai richiedenti, che frequentano

a) corsi di studi universitari del terzo ciclo come corsi di specializzazione o master di II livello,
b) un tirocinio formativo o professionale obbligatorio,
c) un dottorato (PhD),
d) corsi universitari per il conseguimento di una abilitazione all’insegnamento

che iniziavano o proseguano nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2024 e il 30 settembre 2025.

Le borse di studio vengono inoltre assegnate alle o ai richiedenti che, dopo la conclusione di un corso di studio di primo o secondo ciclo, frequentano un corso universitario per il conseguimento di un’abilitazione all’insegnamento.

I corsi nell’ambito della formazione postuniversitaria, ad eccezione dei tirocini, possono essere assolti anche sotto forma di formazione a distanza.

Tutti i corsi di formazione di cui al presente bando di concorso che hanno avuto luogo durante un'emergenza sanitaria possono anche essere in parte assolti sotto forma di formazione a distanza.

La concessione di una borsa di studio e il suo ammontare dipendono dalla situazione economica del nucleo familiare. La valutazione della situazione economica della famiglia si basa sul "valore della situazione economica" (VSE). Il VSE è redatto nell'ambito della "Dichiarazione Unificata di Reddito e Patrimonio" DURP. Le dichiarazioni DURP con il certificato VSE sono gratuite e possono essere richieste presso i patronati o i Centri di Autorizzati di Assistenza fiscale (CAAF) convenzionati. La lista dei patronati e i CAAF è disponibile qui.

Conclusione degli studi universitari

Aventi diritto sono studenti e studentesse che: 

  • hanno concluso uno studio universitario di secondo ciclo (almeno 4 anni) e frequentano una prima formazione universitaria del terzo ciclo come un corso di specializzazione, un master di II livello o un dottorato (PhD);
  • hanno concluso uno studio universitario di primo ciclo (almeno 3 anni) o di secondo ciclo (almeno 4 anni) e svolgono un tirocinio formativo o professionale obbligatorio;
  • hanno concluso uno studio universitario di primo ciclo (almeno 3 anni) o di secondo ciclo (almeno 4 anni) e frequentano un corso universitario per il conseguimento di un' abilitazione all’insegnamento.


Cittadinanza/residenza

Hanno diritto: 

  • per un periodo di formazione in provincia di Bolzano:
    • cittadine o cittadini di Stati membri dell’Unione europea, oppure
    • cittadine o cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo o che hanno ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiata o rifugiato o di protezione sussidiaria ai sensi della direttiva 13.12.2011, n. 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e, di conseguenza, sono equiparate o equiparati alle cittadine e ai cittadini italiani, oppure
    • cittadine o cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno ma non per soggiornanti di lungo periodo, e che al momento della presentazione della domanda hanno residenza anagrafica ininterrotta in provincia di Bolzano da almeno un anno e la mantengono almeno fino al termine intermedio o al termine ultimo fissato dal bando di concorso per la presentazione delle domande;
  • per un periodo di formazione fuori provincia di Bolzano:
    • se al momento della presentazione della domanda hanno residenza anagrafica ininterrotta in provincia di Bolzano da almeno due anni e la mantengono almeno fino al termine intermedio o al termine ultimo fissato dal bando di concorso per la presentazione delle domande.

Non hanno diritto: 

  • le persone frequentanti una formazione post-universitaria al di fuori della provincia di Bolzano se sono iscritte all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE). Tuttavia, se la persona ha spostato la propria residenza all’estero per motivi di lavoro, trova applicazione la legge provinciale 5 novembre 2001, n. 13, (Interventi a favore delle emigrate e degli emigrati sudtirolesi all’estero), in base alla quale la persona richiedente risulta essere un’avente diritto.


Formazione:

Sono ammessi le studentesse e gli studenti, che 

  • frequentano una prima formazione universitaria del terzo ciclo come un corso di specializzazione oun master di II livello che prevede almeno 30 crediti formativi o 750 ore (per sapere se la formazione frequentata corrisponde a questi criteri contattare Marieke Volgger, tel. 0471 41 29 47);
  • svolgono un tirocinio formativo o professionale obbligatorio che dura almeno 90 giorni e prevede almeno 30 ore settimanali (viene preso in considerazione soltanto il periodo obbligatorio per il raggiungimento degli obiettivi formativi o per l’abilitazione professionale);
  • frequentano un dottorato (PhD) o uno studio di dottorato presso un'università, che prevede una frequenza minima di 180 giorni;
  • frequentano una formazione universitaria per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento, che prevede almeno 30 crediti formativi o 750 ore. Per i corsi universitari della durata di 3 semestri, la borsa di studio è concessa per un solo anno accademico (2 semestri) e si considerano le tasse effettivamente pagate.  
  • Le borse di studio vengono inoltre assegnate alle o ai richiedenti che, dopo la conclusione di un corso di studio universitario di primo o secondo ciclo, frequentano un corso universitario per il conseguimento di un’abilitazione all’insegnamento, il quale:
    - costituisce presupposto per l‘accesso alle classi di concorso per l’insegnamento in Alto Adige e nel resto d’Italia;
    - prevede il conseguimento di almeno 60 crediti ECTS nel periodo per il quale viene richiesta la borsa di studio.
  • Viene finanziato anche il corso di formazione per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole medie e superiori tedesche e ladine.
     

Ulteriori requisiti:

  • Formazioni universitarie di terzo ciclo come corsi di specializzazione, master di II livello e dottorati (PhD) devono iniziare entro sei anni dall’ultimazione del primo corso universitario del secondo ciclo.
  • Tirocini di formazione o professionali obbligatori e corsi universitari per il conseguimento di un’abilitazione all’insegnamento devono iniziare entro sei anni dall’ultimazione del primo corso universitario del primo o del secondo ciclo.
  • Le borse di studio non sono cumulabili con altre prestazioni economiche concesse per lo stesso periodo e per la stessa formazione post-universitaria da altre istituzioni o enti pubblici o da istituzioni o enti privati che usufruiscono di sovvenzioni pubbliche.
  • Le richiedenti o i richiedenti non possono beneficiare più di una volta della presente borsa di studio per il medesimo tipo di formazione postuniversitaria e non devono avere già concluso una formazione dello stesso tipo di quella per cui chiede la borsa.
  • L'ammontare della borsa di studio viene calcolata in base alla situazione economica del nucleo familiare. La valutazione della situazione economica della famiglia si basa sul "valore della situazione economica" (VSE). Il VSE è redatto nell'ambito della "Dichiarazione Unificata di Reddito e Patrimonio" DURP. Le dichiarazioni DURP con il certificato VSE sono gratuite e possono essere richieste presso i patronati o i Centri di Autorizzati di Assistenza fiscale (CAAF) convenzionati.

Al modulo di presentazione della domanda predisposto dall'ufficio deve essere allegata la seguente documentazione:

  • per formazioni universitarie del terzo ciclo come corsi di specializzazione e master di II lievello come anche formazioni universitarie per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento: certificazione attuale dell'università inerente all'intera durata, al numero dei crediti formativi o alle ore lavorative del percorso formativo che vengono conseguiti /e nell'anno di corso per il quale viene richiesta una borsa di studio;
  • per tirocini formativi o professionali obbligatori: certificazione del datore di lavoro inerente alla durata complessiva, all'ammontare delle ore settimanali e al ricevimento di un compenso per il tirocinio;
  • per dottorati (PhD): certificazione dalla quale risultino la durata, il tema e gli obiettivi del progetto di ricerca, ed inoltre
  • a conclusione di ogni anno accademico una certificazione del relatore che attesti il conseguimento del previsto merito di studio da parte del/della dottorando/a, ossia una certificazione inerente ai progressi del lavoro di ricerca. Nel primo anno di dottorato tale certificazione deve essere presentata dopo l’assegnazione della borsa di studio ed è condizione necessaria ai fini della liquidazione della stessa;
  • Se la formazione avviene presso un’università in Italia le studentesse o gli studenti possono presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione (Art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).
  • Qualora pertinente, che la formazione di cui al presente bando di concorso a causa di un’emergenza sanitaria è stata svolta parzialmente sotto forma di formazione a distanza è necessario inoltrare una corrispondente attestazione scritta da parte dell’università/istituzione pub

Al fine di compilare correttamente la domanda è necessario leggere attentamente il regolamento e il bando di concorso (vedi sotto "Modulistica e allegati"). Si fa presente che Lei in qualità di richiedente dichiara i dati richiesti sotto propria responsabilità. Pertanto, l'amministrazione provinciale rinuncia, in massima parte, alla presentazione di documenti, ma effettua controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni. Qualora dai controlli dovesse emergere la falsità del contenuto delle dichiarazioni, si applicheranno sanzioni che inducono all'esclusione di tutte le sovvenzioni economiche per un periodo fino a un massimo dieci anni. Trasgressioni gravi verranno segnalate all'autorità giudiziaria.

Ammontare delle borse di studio

In base ai crediti formativi, alle ore lavorative e/o alla durata della formazione e del valore della situazione economica (VSE) , l’importo della borsa di studio ammonta a:

  • per formazioni universitarie di terzo ciclo come corsi di specializzazione o master di II livello: massimo 9.600,00 euro;
  • per dottorati di ricerca (PhD) o studi di dottorato: massimo 10.800,00 euro;
  • per tirocini obbligatori: massimo 7.200,00 euro;
  • formazioni universitarie per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento: massimo 4.200,00 euro;
  • per corsi di formazione per l’abilitazione all’insegnamento nelle scuole medie e superiori tedesche e ladine: massimo 1.200,00 euro.

Nel caso di corsi post-universitari offerti sotto forma di formazione a distanza (ad eccezione dei tirocini), l'importo della borsa di studio viene ridotto nella misura corrispondente secondo il bando di concorso.

Se lo/la studente/essa, nel periodo per il quale viene richiesta una borsa di studio, dovesse percepire un compenso per il tirocinio o per il dottorato di ricerca, l’ammontare della borsa di studio verrà adeguatamente ridotto.

Se lo studente/la studentessa, nel periodo per il quale viene richiesta una borsa di studio, dovesse percepire un compenso oppure una retribuzione per il tirocinio superiore ad euro 1.300,00 lordi mensili, non viene concessa alcuna borsa di studio.

Se lo/la studente/essa, nel periodo per il quale viene richiesta una borsa di studio, dovesse percepire uno stipendio come collaboratore/rice scientifico/a superiore ad euro 1.500,00 lordi mensili, non viene concessa alcuna borsa di studio.

Per gli/le studenti/esse che per la formazione versano tasse universitarie di oltre 1.000,00 euro, l'ammontare della borsa di studio verrà aumentato fino ad un massimo del 60 per cento.
 

Liquidazione delle borse di studio

In caso di insufficienza di mezzi, l'assegnazione delle borse di studio avviene in base ad una graduatoria.
 

Detrazioni fiscali previste dall'art. 13 del DPR 917/86 e "Trattamento integrativo art. 1 D.L. n. 3/2020”

Alcune borse di studio per la formazione post-laurea sono soggette a tassazione e sono assimilate ad un reddito da lavoro dipendente. La Provincia Autonoma di Bolzano, in qualità di sostituto d'imposta, può quindi riconoscere le detrazioni fiscali previste dall'art. 13 del DPR 917/86 e/o le detrazioni per familiari a carico a coloro che ne fanno richiesta, se spettanti sulla base della propria situazione reddituale e familiare riferita all'anno in cui viene liquidata la borsa di studio e se tali detrazioni non sono già state riconosciute da un altro datore di lavoro, dal momento che possono essere riconosciute soltanto una volta.

Il “Trattamento integrativo art. 1 D.L. n. 3/2020” viene riconosciuto dalla Provincia Autonoma di Bolzano qualora la borsa di studio, nonostante le eventuali detrazioni fiscali, generi un'imposta positiva (IRPEF da pagare) e non venga già riconosciuto dall'eventuale datore di lavoro.
Qualora al lavoratore fosse versato un Trattamento integrativo superiore a quello effettivamente spettante, la parte eccedente dovrà essere restituita tramite un conguaglio in occasione della successiva dichiarazione dei redditi.

Modulistica e allegati

Ultimo aggiornamento: 26/11/2024, 18:50