Attestati del conducente per cittadini extracomunitari
Descrizione generale
L'attestato di conducente certifica che, nel trasporto su strada in virtù di licenza comunitaria, il conducente cittadino di un paese terzo è assunto dal trasportatore conformemente alle leggi ed ai contratti collettivi vigenti. L'esibizione dell'attestato del conducente è obbligatoria dal 19 marzo 2003 per tutto il personale extracomunitario impiegato nei trasporti internazionali.
L'attestato di conducente è nominativo, è di proprietà del datore di lavoro ed è redatto in triplice copia:
- una copia rimane presso la sede legale dell’impresa, ovvero presso la sede operativa dell’impresa alla quale il conducente, cui l’attestato si riferisce, è stabilmente assegnato. Nell'ipotesi di fornitura di lavoro temporaneo, l’attestato rimane presso la sede operativa dell’impresa utilizzatrice che ne ha fatto richiesta;
- una copia è consegnata, da parte del datore di lavoro, al conducente nominativamente identificato nell’attestato stesso;
- una copia rimane presso l'Ispettorato del lavoro o dal servizio ispettivo del lavoro che ha rilasciato l’attestato.
L'attestato del conducente è rilasciato dall'Ispettorato del lavoro o dal servizio ispettivo del lavoro territorialmente competente in relazione alla sede legale del datore di lavoro o alla sede operativa presso la quale il conducente interessato è stabilmente assegnato o messo a disposizione. Nell'ipotesi di fornitura di lavoro temporaneo l’ufficio competente al rilascio dell’attestato è individuato in relazione alla sede operativa dell’impresa utilizzatrice.
L'attestato del conducente, oltre che in caso di rapporto di lavoro subordinato o somministrazione di lavoro temporaneo deve essere richiesto anche:
- quando il conducente extracomunitario sia il titolare, legale rappresentante, amministratore o socio dell’impresa di trasporto;
- quando il conducente extracomunitario sia un collaboratore familiare od associato in partecipazione del trasportatore;
- quando il conducente sia socio lavoratore della cooperativa trasportatrice.
Il datore di lavoro è tenuto all’immediata restituzione delle due copie dell’attestato in suo possesso:
- in caso di sopravvenuta carenza anche di una delle condizioni alle quali è stato rilasciato (ad esempio cessazione del rapporto di lavoro);
- alla scadenza del periodo di validità.
L’attestato del conducente deve essere esibito a richiesta degli organi ispettivi, i quali provvedono ad effettuare ogni anno controlli riguardanti almeno il 20% degli attestati di conducente rilasciati. In caso di verificata sopravvenuta carenza delle condizioni di validità dell’attestato di conducente, gli organi ispettivi provvedono al ritiro dello stesso.
Il titolare/legale rappresentante dovrà richiedere rilascio degli attestati del conducente tramite apposita domanda con marca da bollo da € 16,00. Alla domanda devono essere allegati:
- una marca da bollo da 16,00 € per ciascun attestato richiesto;
- licenza comunitaria al trasporto internazionale di merci su strada di cui al Regolamento (CEE) n. 881/92;
- permesso di soggiorno del conducente (se presentato in copia, dovrà essere esibito l’originale entro trenta giorni dal rilascio dell’attestato);
- lettera di assunzione con indicazione del numero matricola assegnato e contratto collettivo applicato;
- comunicazione di assunzione all’Ufficio Osservazione mercato del Lavoro (solo quando l’assunzione non risulti già all'Ispettorato del lavoro on-line);
- busta paga attestante l’ultima retribuzione (se possibile);
- ultimi due modelli DM 10/2 e relativi versamenti (F24);
- nelle ipotesi in cui il conducente non abbia un rapporto di lavoro subordinato, il richiedente dovrà fornire ogni documentazione volta ad attestare che il conducente possieda rispettivamente la qualità di titolare di impresa individuale, amministratore di società, socio della società di persone del trasportatore, collaboratore familiare del trasportatore, associato in partecipazione alla società del trasportatore o socio lavoratore della cooperativa del trasportatore;
- nelle ipotesi di fornitura di lavoro temporaneo la ditta utilizzatrice dovrà presentare anche il relativo contratto di fornitura.
- carta di qualificazione del cittadino extracomunitario.
Due marche da bollo da 16,00 €
Regolamento (CE) N. 484/2002 del parlamento europeo e del consiglio del 1° marzo 2002 di modifica al regolamento (CEE) n. 881/92 ed al regolamento (CEE) n. 3118/93 del Consiglio al fine di istituire un attestato di conducente.
Modulistica e allegati
Ultimo aggiornamento: 14/11/2024, 12:24