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La nuova Rete civica dell’Alto Adige

Iscrizione al registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale

Un servizio della Provincia di Bolzano

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Descrizione generale

Con la legge quadro del 7 dicembre 2000, n. 383 sono state istituite le cosiddette associazioni di promozione sociale”. A livello provinciale questa categoria associativa è stata introdotta nel 2003 tramite modifica della legge provinciale n. 11/1993 che ora reca il titolo “Disciplina del volontariato e della promozione sociale”. Il legislatore ha inteso promuove e valorizzare tutti gli enti genericamente detti non profit che curano interessi generali della società; non si rivolge quindi a realtà specifiche e parziali, come p.e. aveva fatto precedentemente con le organizzazioni di volontariato o le cooperative sociale. Le organizzazioni di promozione sociale svolgono le loro attività soprattutto per i propri associati e familiari; possono, inoltre, per la realizzazione dei fini istituzionali ricorrere ai propri associati assumendoli come dipendenti o come lavoratori autonomi.

Nel “registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale*” possono essere iscritte le organizzazioni in possesso dei requisiti che presentano apposita domanda all’Ufficio Affari di gabinetto. Con l'iscrizione è possibile applicare diverse agevolazioni fiscali, vantaggi e semplificazioni nelle procedure amministrative.

* Il „registro provinciale delle organizzazioni di volontariato“ è stato istituito della Giunta Provinciale con delibera n 953 del 29 marzo 2004.

Nel registro provinciale possono essere iscritte

  • Associazioni con personalità giuridica
  • Associazioni senza personalità giuridica
  • Altre organizzazioni e comitati
  • Federazioni

Le organizzazioni devono svolgere la loro attività per fini di solidarietà umana e di impegno sociale a favore dei propri membri o di terzi senza scopo di lucro.

Lo statuto dell’associazione deve corrispondere alle prescrizioni della legge provinciale del 1° luglio 1993, n. 11 nonché del decreto del Presidente della Provincia del 12.01.2004, n. 1. Nell’ordinamento interno deve essere garantito la democraticità e l’uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con l’elettività delle cariche associative. Inoltre lo statuto deve contenere una dichiarazione espressa che non persegue uno scopo di lucro, che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta o differita e che l’eventuale avanza di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali. L’associazione deve anche dimostrare che è stata costituita da almeno 6 mesi.

Le organizzazioni sopra elencate devono svolgere le loro attività in uno dei seguenti settori:

  1. assistenza sociale e sanitaria
  2. cultura, educazione e formazione
  3. attività sportive, ricreative e di tempo libero
  4. protezione civile, tutela dell’ambiente e del paesaggio
  5. promozione del turismo sociale, tutela dei diritti dei consumatori e utenti, diritti umani e pari opportunità, nonché cooperazione allo sviluppo.

Le seguenti organizzazioni non possono essere iscritte:

  • partiti politici
  • associazioni di datori di lavoro
  • associazioni di categoria e organizzazioni cooperative
  • associazioni econonomiche
  • club privati
  • organizzazioni di volontariato iscritte nell’apposito registro.

Alla domanda di’iscrizione nel registro provinciale delle organizzazioni di promozione sociale devono essere allegati i seguenti documenti:

  1. copia dell’atto costitutivo, firmata dal legale rappresentante su ogni pagina, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara in quale anno l'associazione si è costitutia e che l'atto costitutivo non è reperibile
  2. copia dello statuto firmata dal legale rappresentante su ogni pagina;
  3. relazione sul programma di attività
  4. questionario (predisposto dall’ufficio)
  5. dichiarazione di prevalenza dell'attività di volontariato

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Modulistica e allegati

Ultimo aggiornamento: 06/11/2014, 12:54