Spese di accompagnamento o di trasporto
Descrizione generale
Alle persone con difficoltà permanenti che non possono utilizzare mezzi pubblici ordinari di trasporto ovvero guidare autonomamente, è concesso un rimborso delle spese di trasporto o di accompagnamento sostenute. Tali inabilità deve essere comprovata da un certificato medico.
Le spese di trasporto possono essere rimborsate qualora la persona venga trasportata a proprie spese con automezzo dalla propria abitazione presso:
a) servizi sociali semiresidenziali inclusi i servizi per la prima infanzia,
b) altri servizi per scopo di prevenzione, cura e riabilitazione,
c) al posto di lavoro, anche ai fini della frequenza di progetti d'inserimento lavorativo.
Il rimborso è concesso anche alla persona con disabilità che guida autonomamente il proprio mezzo adattato, ma soltanto per il raggiungimento del posto di lavoro.
Come tutte le prestazioni di assistenza economica anche l'erogazione del rimborso delle spese di trasporto è subordinata alla situazione economica del nucleo familiare.
Ulteriori informazioni si trovano nel dispositivo di cui all'art. 24 del D.P.P. 30/2000
Hanno accesso alle prestazioni dell’assistenza economica sociale le seguenti persone, purché aventi dimora stabile e ininterrotta da almeno dodici mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda:
- i cittadini italiani;
- i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea;
- i cittadini di paesi terzi, titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato in Italia;
- i titolari dello status di rifugiato;
- i titolari dello status di protezione sussidiaria.
Hanno altresì accesso alle prestazioni di assistenza economica sociale le seguenti persone, dopo cinque anni di dimora stabile e ininterrotta residenza in provincia di Bolzano, qualora legalmente soggiornanti nel territorio nazionale:
- i cittadini di Paesi terzi;
- gli apolidi.
Ai sensi dell’articolo 57 del D.P.G.P. 30/2000, hanno accesso alle prestazioni dell’assistenza economica sociale le seguenti le persone e i nuclei familiari arrivati in Alto Adige a causa della crisi internazionale in atto in Ucraina, purché aventi dimora stabile e ininterrotta da almeno dodici mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda e qualora soddisfino i seguenti requisiti:
a) possiedano un permesso di soggiorno per protezione temporanea o speciale, rilasciato in seguito alla crisi internazionale iniziata in Ucraina nel febbraio 2022;
b) non siano ospiti di strutture di accoglienza straordinaria (CAS).
Tali prestazioni possono essere concesse fino a un massimo di sei mesi dopo la fine dello stato di emergenza dichiarato.
Vedi allegato:
- DOMANDA PRESTAZIONE DI PRIMO LIVELLO
- Regolamento d'esecuzione relativo agli interventi di assitenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali: Decreto del Presidente della Provincia 11 agosto 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni
- Regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio: Decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2
- Criteri relativi alle prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità: Delibera n.213 del 21 febbraio 2017
Ricorsi: Contro la decisione dell'ente, ed entro 45 giorni dalla comunicazione, può essere presentato ricorso gerarchico per motivi di legittimità - ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e dell'articolo 4 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 - alla Sezione ricorsi - Ripartizione Politiche sociali.
Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare il sito Web dell'istituzione competente dedicato a questo servizio.
Modulistica e allegati
Ultimo aggiornamento: 24/07/2024, 14:19