Sostegno della continuità della vita familiare
Descrizione generale
Sostegno della continuità della vita familiare
Alle persone singole o alle famiglie, non beneficiarie dell’assegno di cura o dell’indennità di accompagnamento, è concessa una prestazione economica mensile per il sostegno della continuità della vita familiare e domestica, con la finalità di sostenere nuclei familiari con minori o persone con un fabbisogno assistenziale, anche al fine di evitare eventuali ricoveri residenziali.
Affinché il contributo possa essere concesso, devono concorrere contestualmente le seguenti circostanze:
- componenti del nucleo familiare o la persona singola non sono in grado di garantire la conduzione autonoma della vita familiare e domestica,
- i figli e i genitori non conviventi non sono in grado di prestare sufficiente aiuto
- l'intervento di un servizio di assistenza domiciliare o di un servizio con analoghe finalità non é risolutivo del bisogno,
- una persona estranea si occupa di assicurare continuità nella conduzione della vita familiare e domestica ed eventualmente presta aiuto diretto ai componenti della famiglia assistita.
La prestazione è concessa nella misura massima di 15,00 euro all’ora, con un tetto massimo di 100 ore mensili.
Hanno accesso alle prestazioni dell’assistenza economica sociale le seguenti persone, purché aventi dimora stabile e ininterrotta da almeno dodici mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda:
- i cittadini italiani;
- i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea;
- i cittadini di paesi terzi, titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato in Italia;
- i titolari dello status di rifugiato;
- i titolari dello status di protezione sussidiaria.
Hanno altresì accesso alle prestazioni di assistenza economica sociale le seguenti persone, dopo cinque anni di dimora stabile e ininterrotta residenza in provincia di Bolzano, qualora legalmente soggiornanti nel territorio nazionale:
- i cittadini di Paesi terzi;
- gli apolidi.
Ai sensi dell’articolo 57 del D.P.G.P. 30/2000, hanno accesso alle prestazioni dell’assistenza economica sociale le seguenti le persone e i nuclei familiari arrivati in Alto Adige a causa della crisi internazionale in atto in Ucraina, purché aventi dimora stabile e ininterrotta da almeno dodici mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda e qualora soddisfino i seguenti requisiti:
a) possiedano un permesso di soggiorno per protezione temporanea o speciale, rilasciato in seguito alla crisi internazionale iniziata in Ucraina nel febbraio 2022;
b) non siano ospiti di strutture di accoglienza straordinaria (CAS).
Tali prestazioni possono essere concesse fino a un massimo di sei mesi dopo la fine dello stato di emergenza dichiarato.
Vedi allegato:
- DOMANDA PRESTAZIONE DI TERZO LIVELLO
L'utilizzo di questo servizio è gratuito.
- Regolamento d'esecuzione relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali: Decreto del Presidente della Provincia 11 agosto 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni
- Regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio: Decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2
Ricorsi: Contro la decisione dell'ente, ed entro 45 giorni dalla comunicazione, può essere presentato ricorso gerarchico per motivi di legittimità - ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e dell'articolo 4 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 - alla Sezione ricorsi - Ripartizione Politiche sociali.
Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare il sito Web dell'istituzione competente dedicato a questo servizio.
Modulistica e allegati
Ultimo aggiornamento: 25/11/2024, 14:59