Vai al contenuto principale

La nuova Rete civica dell’Alto Adige

Sostegno della continuità della vita familiare

Un servizio delle Comunità comprensoriali

Aggiungi ai preferiti

Descrizione generale

Sostegno della continuità della vita familiare

Alle persone singole o alle famiglie, non beneficiarie dell’assegno di cura o dell’indennità di accompagnamento, è concessa una prestazione economica mensile per il sostegno della continuità della vita familiare e domestica, con la finalità di sostenere nuclei familiari con minori o persone con un fabbisogno assistenziale, anche al fine di evitare eventuali ricoveri residenziali.

 Affinché il contributo possa essere concesso, devono concorrere contestualmente le seguenti circostanze:

  • componenti del nucleo familiare o la persona singola non sono in grado di garantire la conduzione autonoma della vita familiare e domestica,
  • i figli e i genitori non conviventi non sono in grado di prestare sufficiente aiuto
  • l'intervento di un servizio di assistenza domiciliare o di un servizio con analoghe finalità non é risolutivo del bisogno,
  • una persona estranea si occupa di assicurare continuità nella conduzione della vita familiare e domestica ed eventualmente presta aiuto diretto ai componenti della famiglia assistita.

La prestazione è concessa nella misura massima di 15,00 euro all’ora, con un tetto massimo di 100 ore mensili.

Hanno accesso alle prestazioni dell’assistenza economica sociale le seguenti persone, purché aventi dimora stabile e ininterrotta da almeno dodici mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda:

  • i cittadini italiani;
  • i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea;
  • i cittadini di paesi terzi, titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato in Italia;
  • i titolari dello status di rifugiato;
  • i titolari dello status di protezione sussidiaria.

Hanno altresì accesso alle prestazioni di assistenza economica sociale le seguenti persone, dopo cinque anni di dimora stabile e ininterrotta residenza in provincia di Bolzano, qualora legalmente soggiornanti nel territorio nazionale:

  • i cittadini di Paesi terzi;
  • gli apolidi.

Ai sensi dell’articolo 57 del D.P.G.P. 30/2000, hanno accesso alle prestazioni dell’assistenza economica sociale le seguenti le persone e i nuclei familiari arrivati in Alto Adige a causa della crisi internazionale in atto in Ucraina, purché aventi dimora stabile e ininterrotta da almeno dodici mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda e qualora soddisfino i seguenti requisiti:

a) possiedano un permesso di soggiorno per protezione temporanea o speciale, rilasciato in seguito alla crisi internazionale iniziata in Ucraina nel febbraio 2022;

b) non siano ospiti di strutture di accoglienza straordinaria (CAS).

Tali prestazioni possono essere concesse fino a un massimo di sei mesi dopo la fine dello stato di emergenza dichiarato.

Vedi allegato: 

  • DOMANDA PRESTAZIONE DI TERZO LIVELLO

L'utilizzo di questo servizio è gratuito.

Ricorsi: Contro la decisione dell'ente, ed entro 45 giorni dalla comunicazione, può essere presentato ricorso gerarchico per motivi di legittimità - ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e dell'articolo 4 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 - alla Sezione ricorsi - Ripartizione Politiche sociali.    

Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare il sito Web dell'istituzione competente dedicato a questo servizio.

Modulistica e allegati

Ultimo aggiornamento: 25/11/2024, 14:59