Acquisto e adattamento di veicoli
Descrizione generale
Alle persone con una disabilità permanente agli arti inferiori o superiori, che hanno bisogno di adattare il proprio veicolo, è concesso un rimborso delle spese di adattamento.
Alle persone con disabilità permanente agli arti inferiori è concesso inoltre un contributo per l'acquisto di un proprio veicolo adattato.
L'erogazione e l'ammontare del contributo dipendono dalla situazione economica del nucleo familiare. Lo stesso richiedente può beneficiare del contributo, salvo casi eccezionali e debitamente comprovati, una volta soltanto nell'arco di sei anni.
La prestazione è descritta all'art. 26 del D.P.P. 30/2000, nella versione vigente e al capo IV della Delibera 21 febbraio 2017, n. 213.
Hanno accesso alle prestazioni dell’assistenza economica sociale le seguenti persone, purché aventi dimora stabile e ininterrotta da almeno dodici mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda:
- i cittadini italiani;
- i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea;
- i cittadini di paesi terzi, titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato in Italia;
- i titolari dello status di rifugiato;
- i titolari dello status di protezione sussidiaria.
Hanno altresì accesso alle prestazioni di assistenza economica sociale le seguenti persone, dopo cinque anni di dimora stabile e ininterrotta residenza in provincia di Bolzano, qualora legalmente soggiornanti nel territorio nazionale:
- i cittadini di Paesi terzi;
- gli apolidi.
Ai sensi dell’articolo 57 del D.P.G.P. 30/2000, hanno accesso alle prestazioni dell’assistenza economica sociale le seguenti le persone e i nuclei familiari arrivati in Alto Adige a causa della crisi internazionale in atto in Ucraina, purché aventi dimora stabile e ininterrotta da almeno dodici mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda e qualora soddisfino i seguenti requisiti:
a) possiedano un permesso di soggiorno per protezione temporanea o speciale, rilasciato in seguito alla crisi internazionale iniziata in Ucraina nel febbraio 2022;
b) non siano ospiti di strutture di accoglienza straordinaria (CAS).
Tali prestazioni possono essere concesse fino a un massimo di sei mesi dopo la fine dello stato di emergenza dichiarato.
Vedi allegato:
- Domanda prestazione di primo livello
L'utilizzo di questo servizio è gratuito.
- Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità: Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7
- Regolamento d'esecuzione relativo agli interventi di assitenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali: Decreto del Presidente della Provincia 11 agosto 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni
- Regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio: Decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2
- Criteri relativi alle prestazioni economiche a favore delle persone con disabilità: Delibera n.213 del 21 febbraio 2017
Ricorsi: Contro la decisione dell'ente, ed entro 45 giorni dalla comunicazione, può essere presentato ricorso gerarchico per motivi di legittimità - ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e dell'articolo 4 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 - alla Sezione ricorsi - Ripartizione Politiche sociali.
Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare il sito Web dell'istituzione competente dedicato a questo servizio.
Modulistica e allegati
Ultimo aggiornamento: 24/07/2024, 14:08