Vita indipendente e partecipazione sociale
Descrizione generale
La prestazione „Vita indipendente e partecipazione sociale” è concessa, per la propria assistenza personale, alle persone con una disabilità permanente accertata ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, le quali vivono o vorranno vivere autonomamente fuori dal nucleo familiare d'origine.
La prestazione, partendo dalle risorse dell'assegno di cura, contribuisce ai costi dell'assistenza personale per assicurare una vita indipendente e la partecipazione sociale.
Per ottenere la prestazione bisogna presentare domanda al distretto sociale competente. L’operatore/un’operatrice dell’area socio-pedagogica elabora sulla base dei colloqui con la persona richiedente, un parere da sottoporre al Comitato tecnico del distretto sociale.
Ai fini della concessione della prestazione si considera solo la situazione economica del richiedente.
La prestazione è concessa se sono presenti i seguenti requisiti:
a) la persona ha una disabilità permanente accertata ai sensi dell' articolo 3, commi 1 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104
a) la persona percepisce l’assegno di cura di cui alla legge provinciale 12.10.2007, n. 9, e successive modifiche;
c) la persona è maggiorenne e, al momento della presentazione della prima domanda di prestazione, non ha superato i 60 anni di età;
d) la persona ha il desiderio di vivere in una situazione abitativa propria e autodeterminata, come alternativa all’ammissione o alla permanenza in un servizio sociale residenziale;
e) la persona vive autonomamente al di fuori del proprio nucleo familiare d’origine o in un servizio sociale residenziale oppure dispone, entro un mese dalla domanda, di una propria abitazione in cui trasferisce la propria residenza anagrafica;
f) la persona è in grado di gestire finanziariamente e organizzativamente la propria situazione abitativa. Per l’organizzazione e la gestione dell’assistenza e della situazione abitativa la persona può avvalersi anche di un supporto.
Hanno accesso alle prestazioni dell’assistenza economica sociale le seguenti persone, purché aventi dimora stabile e ininterrotta da almeno dodici mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda:
- i cittadini italiani;
- i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea;
- i cittadini di paesi terzi, titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato in Italia;
- i titolari dello status di rifugiato;
- i titolari dello status di protezione sussidiaria.
Hanno altresì accesso alle prestazioni di assistenza economica sociale le seguenti persone, dopo cinque anni di dimora stabile e ininterrotta residenza in provincia di Bolzano, qualora legalmente soggiornanti nel territorio nazionale:
- i cittadini di Paesi terzi;
- gli apolidi.
Ai sensi dell’articolo 57 del D.P.G.P. 30/2000, hanno accesso alle prestazioni dell’assistenza economica sociale le seguenti le persone e i nuclei familiari arrivati in Alto Adige a causa della crisi internazionale in atto in Ucraina, purché aventi dimora stabile e ininterrotta da almeno dodici mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda e qualora soddisfino i seguenti requisiti:
a) possiedano un permesso di soggiorno per protezione temporanea o speciale, rilasciato in seguito alla crisi internazionale iniziata in Ucraina nel febbraio 2022;
b) non siano ospiti di strutture di accoglienza straordinaria (CAS).
Tali prestazioni possono essere concesse fino a un massimo di sei mesi dopo la fine dello stato di emergenza dichiarato.
Vedi allegato da presentare all'assistenza economica sociale del distretto sociale:
- DOMANDA PRESTAZIONE DI PRIMO LIVELLO
- Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali: Decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, nella sua vigente versione
- Regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio: Decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2
- Criteri per la concessione della prestazione "Vita indipendente e partecipazione sociale" ai sensi dell'art. 25 del vigente DPGP 11 agosto 2000 n. 30: Delibera 21 febbraio 2017, n. 213
- Criteri sui servizi abitativi e prestazioni abitative per persone con disabilità, con malattia psichica e con dipendenza patologica: Delibera 30 marzo 2021, n.284
Ricorsi: Contro la decisione dell'ente, ed entro 45 giorni dalla comunicazione, può essere presentato ricorso gerarchico per motivi di legittimità - ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e dell'articolo 4 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 - alla Sezione ricorsi - Ripartizione Politiche sociali.
Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare il sito Web dell'istituzione competente dedicato a questo servizio.
Modulistica e allegati
Ultimo aggiornamento: 03/01/2024, 10:52