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La nuova Rete civica dell’Alto Adige

Prestazione specifica

Un servizio delle Comunità comprensoriali

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Descrizione generale

Questa prestazione è concessa per la soddisfazione di bisogni che si presentano in particolari circostanze della vita e determinano una situazione di emergenza individuale o familiare non risolvibile con le altre prestazioni di assistenza economica sociale.

La richiesta di questa prestazione deve comunque coprire un bisogno urgente ed inderogabile.

Per l’erogazione di questa prestazione è necessaria la valutazione della situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare.

 

Hanno accesso alle prestazioni dell’assistenza economica sociale le seguenti persone, purché aventi dimora stabile e ininterrotta da almeno dodici mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda:

  • i cittadini italiani;
  • i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea;
  • i cittadini di paesi terzi, titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato in Italia;
  • i titolari dello status di rifugiato;
  • i titolari dello status di protezione sussidiaria.

Hanno altresì accesso alle prestazioni di assistenza economica sociale le seguenti persone, dopo cinque anni di dimora stabile e ininterrotta residenza in provincia di Bolzano, qualora legalmente soggiornanti nel territorio nazionale:

  • i cittadini di Paesi terzi;
  • gli apolidi.

 

Ai sensi dell’articolo 57 del D.P.G.P. 30/2000, hanno accesso alle prestazioni dell’assistenza economica sociale le seguenti le persone e i nuclei familiari arrivati in Alto Adige a causa della crisi internazionale in atto in Ucraina, purché aventi dimora stabile e ininterrotta da almeno dodici mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda e qualora soddisfino i seguenti requisiti:

a) possiedano un permesso di soggiorno per protezione temporanea o speciale, rilasciato in seguito alla crisi internazionale iniziata in Ucraina nel febbraio 2022;

b) non siano ospiti di strutture di accoglienza straordinaria (CAS).

Tali prestazioni possono essere concesse fino a un massimo di sei mesi dopo la fine dello stato di emergenza dichiarato.

Vedi allegato: 

  • DOMANDA PRESTAZIONE DI TERZO LIVELLO
L'utilizzo di questo servizio è gratuito.

Ricorsi: Contro la decisione dell'ente, ed entro 45 giorni dalla comunicazione, può essere presentato ricorso gerarchico per motivi di legittimità - ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e dell'articolo 4 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 - alla Sezione ricorsi - Ripartizione Politiche sociali.  

 

Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare il sito Web dell'istituzione competente dedicato a questo servizio.

Modulistica e allegati

Ultimo aggiornamento: 28/12/2023, 16:08