Assistenza diurna agli anziani
Descrizione generale
I servizi dell’assistenza diurna per anziani offrono accoglienza di giorno a persone anziane che, per motivi psichici o fisici, non sono in grado di rimanere da sole presso il proprio domicilio oppure necessitano di un’assistenza che non può essere offerta, in misura adeguata, da terze persone o dal servizio di assistenza domiciliare del distretto sociale.
Il servizio ha la finalità di sostenere il benessere psico-fisico e sociale dell’anziano e di prestare alleggerimento alla sua famiglia.
L’assistenza diurna per anziani è offerta in appositi centri di assistenza diurna (vedi lista) ed in una serie di residenze per anziani.
Si articola in assistenza diurna per mezza giornata, assistenza diurna e assistenza diurna prolungata e può essere prevista anche durante i fine settimana.
L’ente gestore può inoltre offrire un servizio di assistenza specializzata nei centri di assistenza diurna o nel servizio di assistenza diurna presso la residenza per anziani appositamente dedicata alle persone anziane con demenza e con particolari disabilità o affette da malattia psichica.
Nel centro di assistenza diurna e nei servizi di assistenza diurna delle residenze per anziani non possono essere accolte persone anziane non autosufficienti, se non in casi eccezionali e per tempi limitati.
Vedi allegato:
- Richiesta per la concessione di servizi dell'assistenza domiciliare e di assistenza diurna per anziani
L'utente compartecipa al costo del servizio in base alle tariffe stabilite dalla Giunta provinciale. I pasti non sono compresi nella tariffa del servizio; ciò significa che per essi il cliente è tenuto a pagare separatamente la tariffa aggiuntiva stabilita dalla Giunta provinciale.
L'utente per il quale viene erogato l'assegno di cura (Legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9) o l'assegno di accompagnamento (Legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46) è tenuto al pagamento della tariffa corrispondente al suo livello di non autosufficienza, indipendentemente dalla propria situazione economica e da quella del proprio nucleo familiare ristretto.
Gli altri utenti possono (in virtù del loro reddito/patrimonio) richiedere una agevolazione tariffaria, ai sensi del D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30, nella vigente versione.
- Riordino dei servizi sociali nella Provincia di Bolzano: Legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13
- Delibera 11 ottobre 2022, n. 728: Assistenza diurna alle persone anziane
- Delibera 29 maggio 2012, n. 798: Criteri per l'accesso alle prestazioni dell'assistenza domiciliare
- Regolamento relativo agli interventi di assistenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali: D.P.G.P. 11 agosto 2000, n. 30, nella sua vigente versione
- Regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio: Decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2
Ricorsi: Contro la decisione dell'ente, ed entro 45 giorni dalla comunicazione, può essere presentato ricorso gerarchico per motivi di legittimità - ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e dell'articolo 4 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 - alla Sezione ricorsi - Ripartizione Politiche sociali.
Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare il sito Web dell'istituzione competente dedicato a questo servizio.
Modulistica e allegati
Ultimo aggiornamento: 04/01/2024, 15:54