Affidamento familiare di minori
Descrizione generale
In particolari situazioni i genitori si trovano di fronte a compiti superiori alle proprie possibilità che non consentono loro di continuare a soddisfare le esigenze dei propri figli. Oneri e responsabilità eccessivi, situazioni di violenza privata, separazioni, malattie psichiche, disoccupazione, dipendenze e altri fattori simili possono determinare una generale situazione di emergenza. Tanto più importante è quindi che in una tale situazione i genitori possano godere di un sostegno quanto più precoce possibile, e siano messi in grado di chiederlo senza doversene vergognare e senza temere di essere per questo condannati.
L’affidamento familiare costituisce una forma particolare di sostegno a tempo determinato per i genitori e i figli. I bambini e ragazzi, cui temporaneamente viene a mancare un ambiente familiare adeguato, vengono accolti per un periodo di tempo limitato da una famiglia affidataria, senza per questo perdere il legame con la loro famiglia di origine. Obiettivo di ogni affidamento è quindi di sostenere i genitori nell’affrontare e superare la crisi, affinché ci siano i presupposti per il rientro del minore nella propria famiglia.
L’affidamento familiare persegue allora effettivamente due obiettivi: da una parte la tutela del minore e dall’altra offre anche l’opportunità di cambiamento e di rientro del minore.
L’affidamento familiare può essere consensuale, ossia operato con il consenso dei genitori naturali o di chi ha la responsabilità genitoriale, o giudiziale, cioè con decreto del Tribunale per i Minorenni, quando non vi è consenso.
In base alle differenti esigenze del minore e alla specifica situazione di disagio della famiglia di origine, possono esserci diverse forme di affidamento familiare:
- affidamento a tempo pieno, nel quale il minore vive in maniera continuativa presso la famiglia affidataria;
- affidamento a tempo parziale, in cui il minore trascorre presso la famiglia affidataria il giorno o parte di esso, ma alla sera torna a casa dai suoi genitori.
La famiglia affidataria diventa un ulteriore punto di riferimento per il minore ed integra la famiglia di origine per il periodo di tempo dell’affidamento.
Possono diventare affidatarie sia famiglie costituite da persone coniugate che coppie conviventi, come pure singole, con o senza figli propri.
Per accedere a questo intervento e per informazioni ulteriori, contattare i Distretti sociali di competenza territoriale delle Comunità comprensoriali o dell’Azienda Servizi Sociali di Bolzano. Informazioni generali sul tema possono essere richieste anche presso l’Ufficio per la Tutela dei minori e l'inclusione sociale (tel. 0471 418231).
L’opuscolo informativo sull’affidamento familiare di minori, che è stato elaborato in collaborazione tra l’Ufficio per la Tutela dei minori e l'inclusione sociale e rappresentanti dei diversi Servizi sociali, offre delle basi conoscitive circa la tematica e può essere richiesto direttamente nei Distretti sociali o nell’Ufficio l’Ufficio per la Tutela dei minori e l'inclusione sociale ed è anche disponibile online.
Le famiglie affidatarie percepiscono un contributo mensile, che non costituisce reddito imponibile e che viene quantificato in funzione della forma di affidamento. La famiglia d’origine è tenuta a contribuire alle spese d'affidamento familiare in proporzione al proprio reddito. Il calcolo della tariffa viene effettuato dal Distretto sociale territorialmente competente.
- Legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche
"Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori" - Legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33
"Assistenza e beneficenza pubblica: provvedimenti relativi agli affidamenti di minorenni" - D.P.G.P. 7 agosto 1989, n. 19
Regolamento di esecuzione della legge provinciale 21 dicembre 1987, n. 33, concernente "Assistenza e beneficenza pubblica: provvedimenti relativi agli affidamenti di minorenni"
Modulistica e allegati
Ultimo aggiornamento: 11/01/2024, 15:29