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La nuova Rete civica dell’Alto Adige

Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore

Un servizio delle Comunità comprensoriali

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Descrizione generale

Questa prestazione è di grande aiuto alle famiglie monogenitoriali nei casi in cui il genitore obbligato nei termini e nelle modalità previste dall’autorità giudiziaria, non eroghi al genitore affidatario del figlio minorenne, il relativo assegno di mantenimento.

Per ottenere tale prestazione la/il genitore richiedente deve rivolgersi al distretto sociale di riferimento per il proprio Comune di residenza.

Come tutte le prestazioni di assistenza economica anche l'erogazione dell’anticipazione dell’assegno di mantenimento è subordinata alla situazione economica del richiedente (vedi allegati). 

 

1. Ha accesso alla prestazione il genitore o altro soggetto affidatario del minore, se il minore è cittadino:

a) italiano o di Stato membro dell'Unione europea, che risieda e abbia dimora abituale da almeno un anno in Provincia di Bolzano

b) di stato non appartenente all'Unione europea o apolide, che risieda e abbia dimora abituale da almeno cinque anni in Provincia di Bolzano

 

2. Non ha diritto alla prestazione il genitore affidatario che convive con il genitore obbligato al mantenimento.

 

3. Hanno accesso alle prestazioni dell’assistenza economica sociale le seguenti persone, purché aventi dimora stabile e ininterrotta da almeno dodici mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda:

  • i cittadini italiani;
  • i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea;
  • i cittadini di paesi terzi, titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato in Italia;
  • i titolari dello status di rifugiato;
  • i titolari dello status di protezione sussidiaria.

Hanno altresì accesso alle prestazioni di assistenza economica sociale le seguenti persone, dopo cinque anni di dimora stabile e ininterrotta residenza in provincia di Bolzano, qualora legalmente soggiornanti nel territorio nazionale:

  • i cittadini di Paesi terzi;
  • gli apolidi.

A) DOMANDA - Anticipazione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore - PRESTAZIONE DI SECONDO LIVELLO (vedi allegati)

B) copia del provvedimento dell'autoritá giudiziaria italiana o di altro stato straniero, avente valore di titolo esecutivo, che stabilisca l’importo e le modalità di contribuzione al mantenimento da parte del genitore non affidatario

C) copia dell'atto di precetto ritualmente notificato, non ottemperato nel termine di dieci giorni, o copia della sentenza dichiarativa del fallimento dell'obbligato al mantenimento

 

Ricorsi: Contro la decisione dell'ente, ed entro 45 giorni dalla comunicazione, può essere presentato ricorso gerarchico per motivi di legittimità - ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e dell'articolo 4 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 - alla Sezione ricorsi - Ripartizione Politiche sociali.     

Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare il sito Web dell'istituzione competente dedicato a questo servizio.

Modulistica e allegati

Ultimo aggiornamento: 04/01/2024, 15:07