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La nuova Rete civica dell’Alto Adige

Decesso

Lauregno Un servizio dei comuni dell'Alto Adige

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Descrizione generale

La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove la morte è avvenuta.

La dichiarazione di morte è fatta:

  • da uno dei congiunti o da un loro delegato se la morte é avvenuta in casa;
  • dal direttore o altro delegato dall'amministrazione se la morte è avvenuta in una casa di riposo, in ospedale o in un istituto;
  • dagli organi di polizia o dalla procura della Repubblica se la morte è avvenuta per incidente o se si tratta di morte violenta.

Ogni dichiarazione di morte deve essere corredata da una certificazione medica che accerti la morte avvenuta e dalla quale risultano i dati del defunto nonché data, luogo ed ora del decesso. Se vi sono indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta l‘ ufficiale dello stato civile deve farne immediata denuncia al procuratore della Repubblica.

Non si può far luogo ad inumazione, tumulazione o cremazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell' ufficiale dello stato civile che ha redatto l'atto di morte. L‘ autorizzazione può essere concessa soltanto dopo il nulla osta del tribunale quando si tratta di morte non naturale.
Per il trasferimento della salma deve essere richiesta apposita autorizzazione che viene rilasciata dal sindaco.

Decesso avvenuto sul territorio del Comune
Nessuno
Decreto del Presidente della Repubblica del 10 settembre 1990, n. 285
Si prega di considerare le informazioni fornite dal proprio Comune.

Ultimo aggiornamento: 23/12/2019, 10:33