Vai al contenuto principale

La nuova Rete civica dell’Alto Adige

Unione europea – Diritto di soggiorno dei cittadini

Cadipietra Un servizio dei comuni dell'Alto Adige

Aggiungi ai preferiti

Descrizione generale

I cittadini dell'Unione europea hanno il diritto di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità, salvo il possesso di un documento d'identità valido per l'espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza. Per periodi superiori a tre mesi il cittadino dell'Unione europea deve richiedere l'iscrizione in anagrafe del comune di dimora abituale, dichiarando e allegando documentazione idonea a provare che:

  1. è lavoratore subordinato o autonomo nello Stato;
  2. dispone per sè stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il periodo di soggiorno, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo comunque denominato che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
  3. è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale un corso di studi o di formazione professionale e dispone, per sè stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato durante il suo periodo di soggiorno, da attestare attraverso una dichiarazione o con altra idonea documentazione, e di un'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale;
  4. è familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell'Unione che ha diritto di soggiornare ai sensi di 1., 2. o 3.

Il Comune all'atto della richiesta rilascia immediatamente una attestazione contenente l'indicazione del nome e della dimora del richiedente.

Una volta accertato da parte del Comune la sussistenza delle predette condizioni e della dimora abituale, viene rilasciato su richiesta un'attestazione di iscrizione anagrafica di cittadino dell'Unione.

Se il cittadino dell'Unione ha soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale ha diritto al soggiorno permanente non più subordinato alle condizioni previste per l'iscrizione in anagrafe. A richiesta dell'interessato, il comune di residenza rilascia un attestato che certifica la condizione di titolare del diritto di soggiorno permanente. L'attestato è rilasciato entro trenta giorni dalla richiesta.

Cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea.

Carta di Identità o altro documento di riconoscimento.

Per il soggiorno per motivi di lavoro:

  • documentazione attestante l'attività lavorativa esercitata.

Per il soggiorno per motivi di studio o di formazione professionale:

  • documentazione attestante l'iscrizione presso un istituto pubblico o privato riconosciuto dalla vigente normativa;
  • documentazione attestante la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi;
  • dichiarazione sulla la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sè e per i propri familiari.

Per il soggiorno senza svolgere attività lavorativa, di studio o di formazione professionale:

  • documentazione attestante la titolarità di un'assicurazione sanitaria ovvero di altro titolo comunque denominato idoneo a coprire tutti i rischi;
  • dichiarazione sulla la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sè e per i propri familiari.

Per la richiesta e il rilascio dell'attestazione di iscrizione anagrafica:

  • 2 marche da bollo nella misura di legge.

Per la richiesta e il rilascio dell'attestazione di soggiorno permanente:

  • 2 marche da bollo nella misura di legge.
  • D.Lgs. 6.2.2007, n. 30
  • Legge 24.12.1954, n. 1228
  • D.P.R. 30.5.1989, n.223

Si prega di considerare le informazioni fornite dai Comuni/Comunità comprensoriali.

Ultimo aggiornamento: 23/12/2019, 10:33