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La nuova Rete civica dell’Alto Adige

Pneumatici da neve/catene

Un servizio della Provincia di Bolzano

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Descrizione generale

In caso di precipitazioni nevose e/o formazione di ghiaccio (fenomeno pioggia ghiacciata) sulle strade, per evitare blocchi della circolazione, ove impiegati gli appositi segnali stradali vige l’obbligo per i veicoli di installare pneumatici invernali o catene da neve (escluso i ciclomotori a due ruote e i motocicli che possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio).

Tale ordinamento può essere applicato in via generale dal 15 novembre al 15 aprile dal proprietario della strada, con estensione temporale differente per strade o tratti di esse in condizioni particolari quali ad esempio strade di montagna a quote particolarmente alte.

L’applicazione di pneumatici invernali o catene da neve è prescritta su tutte le ruote degli assi motori. Nel caso di veicoli per trasporto persone ed autocarri fino ad una massa complessiva di 3,5 t il montaggio è raccomandato su tutte le ruote del veicolo.

Pneumatici invernali sono identificabili dall’incisione “M + S“, „M & S“ o „M - S“ riportata sul fianco del pneumatico.

Pneumatici invernali possono essere montati tutto l’anno. Dal 15 ottobre al 15 maggio l’indice di velocità dei pneumatici invernali, quali marcati con il pittogramma di un fiocco di neve sullo sfondo di una montagna a tre punte chiamato in inglese Snowflake (fiocco di neve), può essere inferiore a quello previsto dalla carta di circolazione ma non inferiore a Q (160 km/h). In tale caso è da applicare una targhetta con il limite di velocità dei pneumatici montati all'interno del veicolo ben visibile dal conducente. Dal 16 maggio al 14 ottobre l’indice di velocità dei pneumatici montati deve essere in ogni caso uguale o superiore a quello dalla carta di circolazione.

In assenza di uno specifico chiarimento da parte del Ministero dei trasporti si sconsiglia di montare sul veicolo un tipo di pneumatico estivo, che sulla carta di circolazione risulta indicato esplicitamente come pneumatico invernale tramite il suffisso M+S.

indice di velocità:

  • Q = 160 km/h
  • R = 170 km/h
  • S = 180 km/h
  • T = 190 km/h
  • U = 200 km/h
  • H = 210 km/h
  • V = 240 km/h
  • VR => 210 km/h
  • ZR => 240 km/h
  • W = 270 km/h
  • Y = 300 km/h

Pneumatici chiodati sono pneumatici con un numero di chiodi per ruota compreso tra un minimo di 80 e un massimo di 160, aventi una sporgenza dalla superficie del pneumatico non superiore a 1,5 mm.

La circolazione dei veicoli muniti di pneumatici con chiodi è subordinata alle seguenti condizioni:

  • limite massimo di velocità di 90 km/h (120 km/h in autostrada);
  • applicazione di bavette paraspruzzi dietro le ruote posteriori;
  • montaggio su tutte le ruote dei veicoli e dei loro eventuali rimorchi;
  • divieto dell’uso su veicoli di massa complessiva superiore a 3,5 t;
  • ammessi dal 15 novembre al 15 marzo.
  • art. 6 del codice della strada
  • direttiva del ministero dei trasporti n. 1580 del 16 gennaio 2013
  • circolare del ministero dei trasporti n. 58 del 22 ottobre 1971
  • ordinanza della provincia autonoma di Bolzano n. 1318 del 15 novembre 2010
  • ordinanza del comune di Bolzano
  • circolare del ministero dei trasporti prot. n. 1049 del 17 gennaio 2014

Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare il sito Web dell'istituzione competente dedicato a questo servizio.

Ultimo aggiornamento: 19/04/2022, 12:50