Concessioni per l'utilizzo dei siti radioripetitori della Provincia Autonoma di Bolzano
Descrizione generale
L'Ufficio Protezione civile gestisce le concessioni per l'utilizzo dei siti radioripetitori della Provincia autonoma di Bolzano. L'Utilizzo del sito radioripetitore deve avere lo scopo di realizzare un impianto trasmittente.Il rilascio della concessione, che avviene tramite la stipula di un contratto di concessione della durata di sei anni, è subordinato al parere positivo dell’Ufficio Protezione civile, il quale considera principalmente:
- le caratteristiche tecniche dell’impianto da installare;
- la compatibilità delle frequenze con quelle della rete radiocomunicazioni provinciale;
- l’occupazione dello spazio;
- la statica del traliccio;
- in caso di necessità, la precedenza degli utenti di cui all’articolo 4 del Regolamento sull’utilizzo dei siti radioripetitori della Provincia.
La domanda di concessione, sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere presentata all’Ufficio Protezione civile, utilizzando il modulo previsto, corredata dei documenti tecnici delle apparecchiature e delle antenne da installare.
La domanda va corredata con una marca da bollo da Euro 16, tranne nei casi in cui è prevista l’esenzione dall’imposta di bollo.
Per l’utilizzo dei siti radioripetitori della Provincia deve essere pagato il canone di concessione, come stabilito dalla deliberazione della Giunta Provinciale del 5 novembre 2012, n. 1614.
I canoni di concessione si riferiscono all’intera durata della concessione e sono composti dal canone base e dagli eventuali sovrapprezzi per l’occupazione di uno spazio maggiore di quello previsto per il canone base. Sono inoltre differenziati in base al tipo di attività territoriale dell’utente (a livello nazionale o sovraregionale e a livello regionale, provinciale o locale) ed in base alle classi di ripetitori (ripetitori principali, ripetitori secondari o ripetitori finali).
Il concessionario deve costituire contestualmente alla stipulazione del contratto di concessione una cauzione infruttifera, anche in forma di garanzia bancaria o polizza assicurativa, pari al dieci per cento del canone di concessione.
- Legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2 (Norme per l'amministrazione del patrimonio della Provincia autonoma di Bolzano)
- Decreto del Presidente della Provincia del 27 settembre 2010, n. 31 (Regolamento sull’utilizzo dei siti radioripetitori della Provincia)
- Decreto del Presidente della Provincia del 2 agosto 2016, n. 24 (Modifiche al regolamento sull'utilizzo dei siti radioripetitori della Provincia)
Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare il sito Web dell'istituzione competente dedicato a questo servizio.
Modulistica e allegati
Ultimo aggiornamento: 08/06/2023, 18:10