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La nuova Rete civica dell’Alto Adige

Vincolo sociale - Cancellazione anticipata del vincolo sociale nel secondo decennio

Un servizio della Provincia di Bolzano

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Descrizione generale

Si può richiedere in ogni momento la cancellazione anticipata del vincolo sociale.

Beneficiari che sono stati ammessi all’agevolazione edilizia prima del 23.03.2016, devono rispettare il vincolo sociale 20ennale.

Beneficiari che sono stati ammessi all’agevolazione edilizia dopo il 23.03.2016, devono rispettare il vincolo sociale 10ennale.

Nel caso del vincolo 10ennale e nei primi 10 anni del vincolo 20ennale, per il calcolo dell’importo dovuto viene applicato l’articolo 64 della legge provinciale del 17.12.1998, n. 13, che - in base al tipo di agevolazione edilizia - prevede quanto segue:

a) in caso di un mutuo senza interessi deve restituire alla Provincia un importo corrispondente al mutuo residuo e agli interessi legali sul mutuo residuo; gli interessi sono calcolati dal primo giorno di ammortamento del mutuo. L’importo da corrispondere alla Provincia a titolo di indennità per il vincolo sociale non può essere inferiore ad un terzo del mutuo senza interessi, che è stato concesso.

b) in caso di mutuo agevolato viene a cessare l’ulteriore pagamento del contributo per interessi e il beneficiario deve pagare alla Provincia un importo pari ai contributi per interessi erogati, ma in nessun caso superiore alla somma dei contributi per interessi per cinque anni.

c) in caso di contributo decennale costante viene a cessare l’ulteriore pagamento dei contributi e il beneficiario deve pagare alla Provincia un importo pari ai contributi erogati, ma in nessun caso superiore alla somma di cinque annualità.

d) in caso di contributo a fondo perduto nel primo decennio di durata del vincolo deve essere restituito l’intero importo.

In caso di vincolo sociale 20ennale, nel secondo decennio, per il calcolo dell’importo dovuto viene applicato l’articolo 12 della legge provinciale del 18.03.2016, n. 5, che in base al tipo di agevolazione edilizia, prevede quanto segue:

a)       In caso di contributo a fondo perduto e di un contributo decennale costante nei primi 5 anni del secondo decennio va pagato un decimo del contributo complessivo, negli ultimi 5 anni invece un ventesimo.

b)       In caso di mutuo senza interessi va pagato il mutuo residuo, aumentato di interessi legali a partire dal compimento del primo decennio del vincolo. Se il mutuo è già stato interamente rimborsato, l’importo dovuto ammonta ad un quinto di un terzo dell’importo di mutuo che è stato concesso.

c)       In caso di contributo per interessi su un mutuo, l’importo dovuto ammonta al contributo annuale.

Attenzione:

La cancellazione anticipata del vincolo sociale NON da diritto all’ammissione ad una nuova agevolazione per la costruzione, l’acquisto o il recupero di un'abitazione. Pur avendo restituito gli importi di cui sopra, il richiedente NON potrà comunque dichiarare, di non essere mai stato ammesso ad un contributo edilizio per la costruzione, l’acquisto o il recupero di un’abitazione (requisito di ammissione ai sensi dell’art. 45 comma 1 lettera c) della l.p. 13/98)

Per rientrare nuovamente in possesso del requisito di cui sopra, l’agevolazione ricevuta originariamente deve essere annullata.

L'annullamento dell’agevolazione edilizia comporta la restituzione dell’intera agevolazione percepita, aumentata di interessi legali a partire dalla data dell’erogazione dell’agevolazione fino alla data di restituzione della stessa.

N.B.: Prima della presentazione della domanda per l’annullamento dell’agevolazione edilizia è opportuno far controllare dall’ufficio promozione dell’edilizia agevolata, se si è in possesso di tutti requisiti necessari per accedere nuovamente ad un'agevolazione edilizia. Infatti, l’annullamento dell’agevolazione edilizia, comporta solamente la riacquisizione di uno dei diversi requisiti.

Qualora tavolarmente ci sia iscritta un’ipoteca a favore della Provincia (a seguito della concessione di un mutuo senza interessi) non ancora prescritta (quindi se dall’iscrizione tavolare non sono ancora passati 20 anni), dopo la restituzione dell’importo dovuto per la cancellazione anticipata del vincolo o l’annullamento dell’agevolazione, l’ufficio potrà iniziare la procedura della cancellazione tavolare dell’ipoteca (a condizione che sia stato richiesto nei prestampati sotto “Oggetto”)

Per la cancellazione tavolare dell’ipoteca, il richiedente dovrà pagare le spese di registro tramite Mod. F23 precompilato, che gli verrà rilasciato dopo il pagamento dell’importo dovuto di cui sopra. Le spese di registro possono essere pagate in qualsiasi banca o in posta. Il Mod. F23 pagato è da riconsegnare poi all’ufficio, che provvederà a rilasciare il decreto per la cancellazione tavolare dell’ipoteca ed eventualmente del vincolo.  Successivamente il decreto verrà prima registrato all’Agenzia delle Entrate e poi inviato all’ufficio tavolare competente, corredato di apposita istanza tavolare.

Qualora l’alloggio sia costruito su un terreno agevolato dal comune, dopo la restituzione dell’importo dovuto per la cancellazione anticipata del vincolo o l’annullamento dell’agevolazione, l’ufficio NON potrà rilasciare il nulla osta per la cancellazione tavolare del vincolo, in quanto nei confronti del comune rimane in essere e deve essere rispettato.

L’ufficio rilascerà semplicemente un attestato, che l’alloggio non è più oggetto di un’agevolazione edilizia, con il quale il richiedente si dovrà recare al Comune di competenza per richiedere qualsiasi tipo di autorizzazione.

 

 

 

Alla domanda va allegata una marca da bollo da € 16,00

Modulistica e allegati

Ultimo aggiornamento: 31/10/2023, 16:54