Albo autotrasportatori di merci: Cancellazione, sospensione o revoca della sospensione
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Descrizione generale
Su domanda o d’ufficio, é prevista, la cancellazione o la sospensione (mod. A3-I) dell’iscrizione dall’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.
La cancellazione dall’albo è prevista:
- su richiesta;
- quando l’attività sia di fatto cessata;
- quando, trattandosi di società, questa sia stata liquidata;
- quando vengano a mancare i requisiti di onorabilità, capacità finanziaria e idoneità professionale;
Nei sotto elencati casi è prevista la sospensione dall’albo:
- quando l’attività dell’impresa sia stata interrotta e venga richiesta la sospensione dell’iscrizione dall’albo per un periodo non superiore a due anni. In questo caso, l’impresa è tenuta a dimostrare di avere ripreso l’attività prima della scadenza del periodo di sospensione richiesto e a presentare domanda di revoca della sospensione (mod. A3-I).
- quando, nonostante regolare diffida, entro tre mesi dal termine fissato, non viene effettuato il versamento del contributo per l’iscrizione all’albo. In questo caso la sospensione perdura fino a quando non si provvede al pagamento della quota.
- quando sia venuto meno il requisito dell’onorabilità in capo alla persona preposta alla direzione dell’attività.
I fatti da porre a base della cancellazione o della sospensione dall’albo sono notificati all’iscritto, cui è assegnato un termine non inferiore a 30 giorni per presentare eventuali controdeduzioni o richiedere una audizione personale.
- Iscrizione all’Albo degli autotrasportatori
- carta provinciale dei servizi o Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID)
-
Informazioni per l’attivazione della SPID e della carta provinciale:
my.civis.bz.it/public/it/aiuto.htm - una volta provveduto all’attivazione, l’accesso può avvenire tramite
- l'identità digitale (SPID) o
- la carta provinciale dei servizi
* € 16,00 : imposta di bollo
- Legge 6 giugno 1974, n. 298, articoli 19, 20 e 24
- legge 23 dicembre 1997, n. 454
- regolamento (CE) 28 ottobre 2009, n. 1071, articolo 13
- decreto dirigenziale 25 novembre 2011, n. 291
Attenzione: questo servizio può essere usato solo dalle imprese interessate. La domanda sarà registrata nella cartella personale del richiedente. Le agenzie di pratiche automobilistiche useranno sempre i moduli che ricevono direttamente dall'ufficio competente.
Cancellazione
Ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto dirigenziale 25 novembre 2011, n. 291 le imprese sono tenute a comunicare all’albo di appartenenza non oltre 30 giorni dal verificarsi del fatto, ogni elemento che possa comportare il venir meno dei necessari requisiti di onorabilità e idoneità professionale, astenendosi nel contempo dall’esercizio dell’attività di autotrasporto. Il requesisito dell'idoneità finaziaria per l'articolo 7 del medisimo decreto dirigenziale deve essere comunicato entro 15 giorni.
- Il requisito dell’onorabilità deve essere riacquistato entro un mese dal suo venire meno;
- Il requisito della capacità finanziaria deve essere riacquistato entro un mese dal suo venire meno, ovvero entro il maggiore termine (comunque non superiore a un anno) concesso dall’albo di appartenenza in base alla presentazione di un piano finanziario di reintegro della capacità finanziaria;
- Il requisito dell’idoneità professionale deve essere reintegrato entro due mesi dal suo venire meno.
L’ impresa cancellata non deve essere in possesso di autoveicoli adibiti al trasporto merci conto terzi
Sospensione
In caso di sospensione l’impresa è comunque tenuta a pagare il contributo annuale per l’iscrizione all’albo ed al soddisfacimento dei requisiti previsti per l’iscrizione all’albo, quali la capacità finanziaria, la capacità professionale e l’onorabilità.
Durante il periodo di sospensione l’impresa non può esercitare nessuna attività e non deve essere in possesso di autoveicoli adibiti al trasporto merci conto terzi.
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Modulistica e allegati
Ultimo aggiornamento: 03/05/2023, 09:19