Contributo per l’equa indennità per l’amministrazione di sostegno
Descrizione generale
Alle persone sottoposte ad amministrazione di sostegno, con un basso reddito, può essere concesso un contributo per pagare/liquidare al proprio amministratore di sostegno l’equa indennità ad esso assegnata dal Giudice Tutelare del Tribunale di Bolzano.
L'ammontare del contributo dipende dall’importo dell’equa indennità assegnata dal Giudice Tutelare, risultante dall’atto di liquidazione firmato dallo stesso, e non può comunque superare il massimale di 1.200 euro annui.
Il contributo è concesso solo se la persona sottoposta ad amministrazione di sostegno ed il suo amministratore di sostegno soddisfano cumulativamente i seguenti requisiti, da comprovare attraverso una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell’art. 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17:
- il nucleo familiare di fatto della persona sottoposta ad amministrazione di sostegno ha un valore della situazione economica non superiore a 1,35.
- l’amministratore di sostegno della persona amministrata:
- è iscritto all’elenco provinciale di cui all’articolo 5 della legge provinciale 16 luglio 2018, n. 12 e successive modifiche, oppure all’Ordine degli Avvocati di Bolzano o all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bolzano;
- non è il coniuge o partner convivente della persona amministrata;
- non ha legami di parentela o affinità entro il terzo grado con la persona amministrata.
Hanno accesso alle prestazioni dell’assistenza economica sociale le seguenti persone, purché aventi dimora stabile e ininterrotta da almeno dodici mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda:
- i cittadini italiani;
- i cittadini di Stati appartenenti all’Unione europea;
- i cittadini di paesi terzi, titolari di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, rilasciato in Italia;
- i titolari dello status di rifugiato;
- i titolari dello status di protezione sussidiaria.
Hanno altresì accesso alle prestazioni di assistenza economica sociale le seguenti persone, dopo cinque anni di dimora stabile e ininterrotta residenza in provincia di Bolzano, qualora legalmente soggiornanti nel territorio nazionale:
- i cittadini di Paesi terzi;
- gli apolidi.
Ai sensi dell’articolo 57 del D.P.G.P. 30/2000, hanno accesso alle prestazioni dell’assistenza economica sociale le seguenti le persone e i nuclei familiari arrivati in Alto Adige a causa della crisi internazionale in atto in Ucraina, purché aventi dimora stabile e ininterrotta da almeno dodici mesi in provincia di Bolzano prima della presentazione di ogni domanda e qualora soddisfino i seguenti requisiti:
a) possiedano un permesso di soggiorno per protezione temporanea o speciale, rilasciato in seguito alla crisi internazionale iniziata in Ucraina nel febbraio 2022;
b) non siano ospiti di strutture di accoglienza straordinaria (CAS).
Tali prestazioni possono essere concesse fino a un massimo di sei mesi dopo la fine dello stato di emergenza dichiarato.
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DOMANDA PRESTAZIONE DI TERZO LIVELLO
L'utilizzo di questo servizio è gratuito.
- Regolamento d'esecuzione relativo agli interventi di assitenza economica sociale ed al pagamento delle tariffe nei servizi sociali: Decreto del Presidente della Provincia 11 agosto 2000, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni
- Regolamento sul rilevamento unificato di reddito e patrimonio: Decreto del Presidente della Provincia 11 gennaio 2011, n. 2
- Legge provinciale del 16 luglio 2018, n. 12 “Promozione dell’amministrazione di sostegno”
Ricorsi: Contro la decisione dell'ente, ed entro 45 giorni dalla comunicazione, può essere presentato ricorso gerarchico per motivi di legittimità - ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17 e dell'articolo 4 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 - alla Sezione ricorsi - Ripartizione Politiche sociali.
Per maggiori informazioni la invitiamo a consultare il sito Web dell'istituzione competente dedicato a questo servizio.
Modulistica e allegati
Ultimo aggiornamento: 13/05/2025, 12:32