Obbligo di comunicazione per rivenditori di carburante all’ingrosso
Descrizione generale
I rivenditori all’ingrosso che forniscono carburante a imprese con sede operativa in Alto Adige munite di recipienti mobili, nonché a impianti di distribuzione carburanti ad uso privato interno, sono tenuti a comunicare annualmente, in forma digitale all’Amministrazione provinciale l’elenco dei beneficiari e la quantità di prodotto fornita con tutti i dati e la quantità di carburante fornita.
I dati richiesti devono essere trasmessi annualmente all’Ufficio provinciale Commercio e servizi entro il 15 gennaio dell’anno successivo tramite una tabella Excel in forma editabile (vedi modulo) all’indirizzo PEC handel.commercio@pec.prov.bz.it.
I distributori di carburante devono comunicare all’Ufficio provinciale Commercio e servizi entro il 28 febbraio di ogni anno il prospetto riepilogativo dei carburanti acquistati e erogati nell’anno precedente.
Lo Statuto speciale per il Trentino – Alto Adige (D.P.R. n. 670/1972) prevede, che alla Provincia Autonoma di Bolzano lo Stato riconosca i nove decimi del gettito dell’accisa sugli oli da gas per autotrazione e sulla benzina erogati in provincia di Bolzano. È indispensabile, pertanto, rilevare il consumo totale di carburante per autotrazione.
Modulistica e allegati
Ultimo aggiornamento: 08/04/2024, 12:11