Il passaggio diretto del lavoratore disabile da un datore di lavoro privato ad un altro
Descrizione generale
Nella normativa per il diritto al lavoro delle persone disabili, con questo termine, si indica il passaggio a nuova azienda di un lavoratore già occupato in base alle norme sul collocamento obbligatorio.
Questa possibilità vale solo per i datori di lavoro privati perchè nella pubblica amministrazione la mobilità e i trasferimenti del personale sono disciplinati da specifiche regole.
Per la validità della procedura devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
- il rapporto con l'azienda dalla quale il lavoratore intende distaccarsi sia stato instaurato ai sensi delle norme che disciplinano il collocamento obbligatorio;
- il lavoratore deve avere svolto presso l'azienda cedente effettive prestazioni lavorative per un periodo non inferiore alla durata del periodo di prova stabilito nel contratto collettivo di lavoro applicabile;
- l'assunzione nella nuova azienda deve avvenire per le stesse o analoghe mansioni svolte presso l'azienda cedente;
- il passaggio diretto quale modalità per l'assunzione dei lavoratori disabili non deve costituire per l'azienda coinvolta la forma abituale o prevalente delle assunzioni obbligatorie.
È necessario che il datore di lavoro richieda il nulla osta all'Ufficio Integrazione lavorativa. L'assunzione nella nuova azienda dovrà avvenire con data successiva al rilascio del nulla osta.
- Circolare Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dicembre 1996, n. 162
- Legge 12 marzo 1999 n. 68:
- Nota del Ministero del Lavoro - Direzione generale impiego del 18 luglio 2002 n. prot. 972/0110/02.
Modulistica e allegati
Ultimo aggiornamento: 19/07/2022, 11:00