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La nuova Rete civica dell’Alto Adige

Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per il trasporto di persone con disabilità – Persone giuridiche

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Descrizione generale

Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli adattati per il trasporto o l’autonoma
locomozione
di persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

L'esenzione è concessa a condizione che il soggetto passivo del tributo ai sensi della vigente normativa sia iscritto nel Registro unico del Terzo settore o un’organizzazione di volontariato o di promozione sociale di cui alla legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, o un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) o un’azienda pubblica di assistenza alla persona di cui alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, o una cooperativa sociale di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche, o un’associazione o un’organizzazione senza scopo di lucro.

L’esenzione è concessa a condizione che il veicolo sia esclusivamente destinato all’attività di trasporto o di promozione della autonoma locomozione dei disabili, che tale attività sia espressamente prevista nel rispettivo statuto e a condizione che gli adattamenti apportati al veicolo risultino dalla carta di circolazione.

Alla domanda devono essere allegati:

  • copia dello statuto della persona giuridica richiedente;
  • copia della carta di circolazione del veicolo per il quale si richiede l’esenzione;
  • copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.

Il servizio è gratuito.

legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, articolo 8/bis, comma 6

L’esenzione ha effetto dal periodo tributario in corso alla data di presentazione della domanda.

Modulistica e allegati

Ultimo aggiornamento: 07/10/2024, 12:15