Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica provinciale per il trasporto di persone con disabilità – Persone giuridiche
Descrizione generale
Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica provinciale gli autoveicoli adattati per il trasporto o l’autonoma
locomozione di persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
L'esenzione è concessa a condizione che il soggetto passivo del tributo ai sensi della vigente normativa sia iscritto nel Registro unico del Terzo settore o un’organizzazione di volontariato o di promozione sociale di cui alla legge provinciale 1° luglio 1993, n. 11, e successive modifiche, o un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) o un’azienda pubblica di assistenza alla persona di cui alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7, e successive modifiche, o una cooperativa sociale di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modifiche, o un’associazione o un’organizzazione senza scopo di lucro.
L’esenzione è concessa a condizione che il veicolo sia esclusivamente destinato all’attività di trasporto o di promozione della autonoma locomozione dei disabili, che tale attività sia espressamente prevista nel rispettivo statuto e a condizione che gli adattamenti apportati al veicolo risultino dalla carta di circolazione.
Alla domanda devono essere allegati:
- copia dello statuto della persona giuridica richiedente;
- copia della carta di circolazione del veicolo per il quale si richiede l’esenzione;
- copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante.
Il servizio è gratuito.
legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, articolo 8/bis, comma 6
L’esenzione ha effetto dal periodo tributario in corso alla data di presentazione della domanda.
Modulistica e allegati
Ultimo aggiornamento: 07/10/2024, 12:15