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La nuova Rete civica dell’Alto Adige

Esenzione dal pagamento della tassa automobilistica provinciale a favore di persone con disabilità

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Descrizione generale

Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica i veicoli destinati al trasporto e alla mobilità di soggetti disabili.

Ai sensi della normativa vigente si può fruire del beneficio per veicoli con motore a gasolio o ibrido di cilindrata fino a 2800 centimetri cubici e per veicoli con motore a benzina o ibrido fino a 2000 centimetri cubici, e per veicoli con motore elettrico con potenza non superiore a 150 KW.

L’esenzione spetta alla persona disabile intestataria del veicolo oppure ad altra persona intestataria del veicolo, purché il disabile ne sia fiscalmente a carico.

L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa dello stesso deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.

L’eventuale vendita o rottamazione e le eventuali variazioni delle condizioni per il riconoscimento dell’esenzione devono essere comunicate tempestivamente al Servizio tributi provinciali e tassa automobilistica di Alto Adige Riscossioni.

L'esenzione è prevista nelle seguenti condizioni di disabilità:

  1. ridotte o impedite capacità motorie permanenti, a condizione che il veicolo sia dotato di adattamenti funzionali alla guida da parte del disabile o al suo trasporto indicati nella carta di circolazione;
  2. disabilità in situazione di gravità ovvero necessità di sostegno intensivo ai sensi dell’art. 3, c. 3 l. n. 104/1992;
  3. grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazioni;
  4. cecità assoluta o parziale, ipovisione grave o sordità;
  5. handicap psichico o mentale con indennità di accompagnamento;
  6. trisomia 21 (sindrome di Down).

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione, a seconda della tipologia di disabilità:

Ridotte o impedite capacità motorie permanenti 

  • copia verbale commissione medica pubblica (se non si allega copia della patente speciale)
  • copia carta di circolazione riportante gli adattamenti al veicolo prescritti
  • copia della patente speciale riportante gli adattamenti al veicolo prescritti
  • copia di un documento di identità del richiedente

Disabilità in situazione di gravità ovvero necessità di sostegno intensivo ai sensi dell’art. 3, c. 3 l. n. 104/1992

  • copia verbale commissione medica pubblica
  • copia carta di circolazione del veicolo
  • copia di un documento di identità del richiedente

Grave limitazione della capacità di deambulazione o pluriamputazioni

  • copia verbale commissione medica pubblica
  • copia carta di circolazione del veicolo
  • copia di un documento di identità del richiedente

Cecità assoluta o parziale, ipovisione grave o sordità

  • copia verbale commissione medica pubblica
  • copia carta di circolazione del veicolo
  • copia di un documento di identità del richiedente

Handicap psichico o mentale con indennità di accompagnamento

  • copia verbale commissione medica pubblica
  • copia verbale invalidità civile
  • copia carta di circolazione del veicolo
  • copia di un documento di identità del richiedente

Trisomia 21 (sindrome di Down)

  • copia verbale commissione medica pubblica o certificazione del medico di famiglia
  • copia carta di circolazione del veicolo
  • copia di un documento di identità del richiedente

Il servizio è gratuito.

legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 8

legge 21 novembre 2000, n. 342, articolo 50

legge 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 30, comma 7

legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, articolo 8/bis, comma 5

Condizione di parentela e affinità

  • il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
  • i figli, compresi i figli adottivi, affidati o affiliati;
  • altri familiari (genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle, nonni), a condizione che siano conviventi o che ricevano dallo stesso un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

 

Limiti reddituali del familiare

I familiari possono essere considerati a carico solo se non dispongono di un reddito proprio superiore 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo è elevato a 4.000 euro dal 2019. Sono esclusi alcuni redditi esenti fra i quali le pensioni, indennità e assegni d’invalidità. Va conteggiata invece l'eventuale rendita dell'abitazione principale.
La persona deve risultare fiscalmente a carico dalla certificazione unica oppure dalla dichiarazione dei redditi.

Modulistica e allegati

Ultimo aggiornamento: 24/02/2025, 16:48