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Criteri di
eleggibilità e ineleggibilità |
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Non sono eleggibili a
Consigliere provinciale:
- i membri del Governo ed i Commissari del Governo
per le Province di Trento e di Bolzano;
- i Questori di Trento e di Bolzano nonché
i funzionari di P.S. che esercitano le loro funzioni
nella Regione;
- i sindaci dei Comuni con popolazione superiore
ai 20.000 abitanti;
- i magistrati che hanno giurisdizione nella Regione,
i componenti il Consiglio di Stato, i componenti gli
organi di giurisdizione amministrativa di cui all’articolo
90 dello Statuto speciale, nonché i componenti
la Corte dei Conti e la sezione della Corte stessa
avente sede nella Regione;
- gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali
superiori delle Forze armate dello Stato che hanno
il comando territoriale nella Regione;
- i dipendenti della Regione o delle Province di
Trento e di Bolzano che rivestono qualifiche dirigenziali
o che - comunque - siano preposti a servizi od uffici
delle amministrazioni stesse nonché i segretari
generali dei Comuni capoluogo di provincia;
- gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che nel
territorio della Regione hanno giurisdizione e cura
di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci.
La causa di ineleggibilità prevista alla lettera
c) non ha effetto se l’interessato cessa dalle
funzioni per dimissioni presentate non oltre l’ultimo
giorno fissato per la presentazione delle candidature.
Le cause di ineleggibilità previste alle lettere
a), b), d), e), f) e g) non hanno effetto se l’interessato
cessa dalle funzioni per dimissioni presentate, trasferimento,
revoca dell’incarico o richiesta di collocamento
in aspettativa non oltre l’ultimo giorno fissato
per la presentazione delle candidature.
L’aspettativa è concessa per il periodo
intercorrente fra la data di accettazione della candidatura
ed il giorno della votazione ed è disciplinata
dagli ordinamenti degli enti dai quali gli interessati
dipendono
L’accettazione della candidatura comporta in
ogni caso la decadenza della carica di cui alla
lettera c).
La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare
i provvedimenti conseguenti alle domande di dimissioni
o collocamento in aspettativa di cui ai commi secondo
e terzo del presente articolo entro cinque giorni dalla
richiesta. Ove l’amministrazione non provveda,
la domanda di dimissioni o aspettativa, accompagnata
dalla effettiva cessazione delle funzioni, ha effetto
dal quinto giorno successivo alla presentazione. Per
cessazione delle funzioni si intende la effettiva astensione
da ogni atto inerente l’ufficio rivestito.
Non sono eleggibili inoltre:
- coloro che in proprio o in qualità di rappresentanti
legali di società o imprese private risultino
legati con la Regione o con le Province con contratti
di opere o di somministrazioni oppure con concessioni
o autorizzazioni amministrative di notevole entità
economica, che importino l’obbligo di adempimento
specifico, l’osservanza di norme generali o
particolari protettive di pubblico interesse, alle
quali la concessione o l’autorizzazione è
sottoposta;
- i rappresentanti legali, amministratori o dirigenti
di imprese o società volte al profitto di privati
e sussidiati dalla Regione o dalle Province con sovvenzioni
continuative o con garanzie di assegnazioni o di interessi,
quando questi sussidi non sono concessi in forza di
una legge;
- i rappresentanti legali, amministratori o dirigenti
delle società per azioni con capitale maggioritario
della Regione o delle Province autonome;
- i consulenti legali, amministrativi e tecnici che
prestano opera in modo continuativo in favore delle
persone, società ed imprese di cui alle lettere
a), b) e c) del presente comma.
Altre cause di ineleggibilità
- coloro che non hanno reso il conto finanziario
o di amministrazione di una gestione riguardante la
Regione o le Province autonome di Trento o di Bolzano;
- coloro che per fatti compiuti allorché erano
amministratori o impiegati della Regione o delle Province
di Trento e di Bolzano ovvero di istituto o azienda
da essi dipendenti o vigilati, sono stati con sentenza
passata in giudicato, dichiarati responsabili verso
l’ente, istituto o azienda e non hanno ancora
estinto il debito.
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Incompatibilità
di cariche |
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Non sono compatibili
con la carica di Consigliere provinciale le cariche:
- di Deputato e Senatore;
- di Giudice della Corte Costituzionale;
- i membri di altri Consigli regionali.
- di Consigliere di un Comune della Regione;
- di Presidente, di Assessore o di Consigliere di
un Comprensorio o di una Comunità di valle
oppure di Presidente e di membro del Comitato di gestione
o dell’Assemblea generale di una Unità
sanitaria locale.
- Non è inoltre compatibile con la carica
di Consigliere provinciale la posizione di dipendente
della Regione o delle Province autonome di Trento
e di Bolzano.
- Non è altresì compatibile con la
carica di Consigliere provinciale la posizione di
dipendente dello Stato e degli altri enti pubblici.
- Non può ricoprire la carica di Consigliere
provinciale colui che ha lite pendente, in quanto
parte in un procedimento civile o amministrativo,
con la Regione o con le Province autonome di Trento
e di Bolzano. La pendenza di una lite in materia tributaria
non determina incompatibilità.
Non è infine compatibile con la carica
di Consigliere provinciale l’incarico:
- di Presidente, di membro del Consiglio di amministrazione,
di direttore generale o di dirigente di enti, istituti,
associazioni e società sottoposti alla vigilanza
e al controllo della Regione o delle Province autonome;
- di Presidente, di membro di Consiglio di amministrazione,
di direttore generale o di dirigente di enti, istituti
e società ai quali la Regione o le Province
autonome corrispondano, in modo ordinario, sussidi,
sovvenzioni o contributi;
- di Presidente, di membro del Consiglio di amministrazione,
di direttore generale o di dirigente di istituti bancari
o società per azioni che abbiano come scopo
prevalente l’esercizio di attività finanziarie
e come tali abbiano rapporti con la Regione o le Province
autonome;
- di Presidente, di membro del Consiglio di amministrazione,
di direttore generale o di dirigente di enti, istituti,
associazioni e società che gestiscono servizio
di qualunque genere per conto della Regione o delle
Province autonome;
- di consulente legale, amministrativo e tecnico
che presta opera in modo continuativo in favore degli
enti, istituti, associazioni e società di cui
alle lettere a), b), c) e d) del presente comma;
- di Consigliere provinciale che, nel corso del mandato,
viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità
prevista dalla presente legge
Le cause di incompatibilità elencate sopra non
trovano applicazione quando si tratta di enti, istituti,
associazioni e società aventi scopi esclusivamente
culturali, sportivi, sindacali, di culto o assistenziali
nonché di cooperative o consorzi di cooperative
iscritti nei registri pubblici.
Le cause di incompatibilità di cui sopra non
trovano applicazione quando le persone indicate presentano
le dimissioni, ovvero quando:
- i dipendenti della Regione o delle Province Autonome
presentino richiesta di collocamento in aspettativa
senza assegni, secondo i rispettivi ordinamenti;
- i dipendenti dello Stato e di altri Enti Pubblici
e quelli di cui ai punti da 1 a 6 presentino richiesta
di collocamento in aspettativa senza assegni, secondo
la legge 12 dicembre 1966, n. 1078, anche in deroga
alle disposizioni contenute in altre leggi regionali,
o secondo la legge 20 maggio 1970, n. 300.
Non costituiscono cause di ineleggibilità o
di incompatibilità gli incarichi e le funzioni
conferiti ai Presidenti ed ai Vicepresidenti delle Giunte
regionale e provinciali, agli Assessori regionali e
provinciali nonché ai Consiglieri regionali in
virtù di una norma di legge, statuto o regolamento,
in connessione con il mandato elettivo.
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