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Per l’assegnazione
del numero dei Consiglieri a ciascuna lista, si divide
il totale dei voti validi riportati da tutte le liste
per il numero dei Consiglieri, più due, ottenendo
così il quoziente elettorale; nell’effettuare
la divisione si trascura l’eventuale parte frazionaria
del quoziente. Si attribuiscono quindi ad ogni lista
tanti rappresentanti quante volte il quoziente elettorale
risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna
lista.
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Ove dopo il primo
riparto risultassero seggi non attribuiti, l’Ufficio
elettorale centrale sceglie, tra le cifre dei voti residui
di tutte le liste, le più alte, in numero uguale
ai seggi rimasti da assegnare, e attribuisce un ulteriore
rappresentante a ciascuna delle liste alle quali appartengono
tali cifre dei voti residui. A parità di cifre
dei voti residui il seggio è attribuito alla
lista che ha la maggiore cifra elettorale e, a parità
di quest’ultima, per sorteggio. A queste operazioni
partecipano anche le liste che non abbiano raggiunto
il quoziente elettorale intero.
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Se, con il quoziente
elettorale calcolato come sopra, il totale dei seggi
da attribuire alle varie liste superi il numero di consiglieri
provinciali, le operazioni si ripetono con un nuovo
quoziente elettorale ottenuto diminuendo di un’unità
il divisore. |
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