I detenuti
non privati del diritto elettorale sono ammessi
a votare nel luogo di detenzione.
Gli interessati devono effettuare al sindaco del comune
nelle cui liste elettorali sono iscritti una
dichiarazione scritta attestante la volontà
di esprimere il voto nel luogo di detenzione.
La dichiarazione deve espressamente indicare il numero
della sezione alla quale l’elettore è assegnato
e il suo numero di iscrizione nella lista elettorale
di sezione, risultante dalla tessera elettorale; inoltre
deve contenere l’attestazione del direttore
dell’istituto di detenzione comprovante la detenzione
dell’elettore. La dichiarazione deve
essere inoltrata al comune, a cura del direttore dell’istituto
di detenzione, non oltre il terzo giorno antecedente
la data della votazione.
Il Sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede
a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per
telegramma, una attestazione dell’avvenuta inclusione
negli elenchi degli elettori detenuti. |