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Anerkennung der Studientitel von Mittel-und Oberschule-Gleichwertigkeit von Schulabschlüssen (Italienisches Schulamt)

Ein Dienst der Südtiroler Landesverwaltung

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Allgemeine Beschreibung

Dieser Dienst wird vom Italienischen Schulamt angeboten. Die nachfolgenden Informationen liegen in italienischer Sprache vor.

L'equipollenza è il procedimento con cui un diploma conseguito all'estero viene dichiarato corrispondente ad uno specifico titolo conseguibile in Italia. Questo significa che il diploma è valido ed è riconosciuto sul territorio nazionale; il titolo di studio potrà quindi essere utilizzato, ad esempio, per partecipare a concorsi pubblici.

Gli interessati al riconoscimento di un titolo di studio riferito a diplomi di scuola secondaria di I e II grado devono presentare domanda di equipollenza all'Ufficio scolastico della provincia di residenza. Per maggiori informazioni è a disposizione la circolare ministeriale del 28 aprile 2000, n.132/00.

Per il riconoscimento di titoli di studio di scuola media:

  1. titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana conforme al testo straniero certificata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana o da un traduttore giurato o dalla rappresentanza diplomatica o consolare del Paese ove il documento è stato formato, operante in Italia, ovvero mediante giuramento reso presso una Pretura civile dalla persona che ha eseguito la traduzione; la firma del Capo d'istituto che ha rilasciato il titolo suddetto sarà legalizzata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese dove è stato conseguito;
  2. dichiarazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana indicante, oltre alla precisazione sulla posizione giuridica dell'istituto o scuola (statale o legalmente riconosciuta con la chiara indicazione del gestore), l'ordine e il grado degli studi ai quali il titolo si riferisce, secondo l'ordinamento scolastico vigente nel Paese in cui è stato conseguito. La dichiarazione concernente la posizione giuridica e l'ordine e il grado degli studi non deve essere prodotta in caso di presentazione del "nulla osta" di cui alla successiva lettera c);
  3. "nulla osta" rilasciato dalla Direzione Generale Scambi Culturali, nel caso di conclusione degli studi presso una scuola straniera in Italia (vedi art.382 D.L.vo 297/94). In tal caso la legalizzazione della firma del Capo di Istituto che ha rilasciato il titolo da dichiarare equipollente può essere effettuata da un pubblico ufficiale, ovvero dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese al cui ordinamento appartiene la scuola straniera operante in Italia;
  4. atti e documenti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana (vedi prova integrativa di italiano);
  5. per i lavoratori italiani all'estero/emigrati e loro congiunti: attestazione dell'Ufficio consolare italiano, dalla quale risulti lo status di lavoratore italiano all'estero/emigrato o suo congiunto;
  6. per i cittadini italiani per matrimonio: documentazione idonea a comprovare la precedente condizione di cittadino straniero, quale ad esempio: certificato di cittadinanza del Paese straniero di origine rilasciato prima del matrimonio oppure certificato dal quale risulti la condizione di cittadino straniero precedente al matrimonio, rilasciato dall'autorità competente del Paese straniero di origine o dall'autorità diplomatica o consolare del predetto Paese operante in Italia;
  7. per i cittadini italiani per naturalizzazione, decreto di naturalizzazione;
  8. elenco in duplice copia dei documenti presentati.

Prova integrativa di italiano

Sono esentati dalla prova integrativa di lingua italiana coloro che producono l'attestato di frequenza ai corsi integrativi di lingua e cultura italiana o ai corsi integrativi per l'inserimento nelle scuole straniere (lettera a) e b) art. 2 legge 3.3.1971, n. 153), istituiti dal Ministero degli Affari Esteri nei paesi d'immigrazione, o che siano in possesso di un titolo di studio, che comprenda l'italiano fra le materie classificate, ovvero l'attestato di frequenza ai corsi per l'insegnamento della lingua italiana istituiti dai Paesi membri della Comunità Economica Europea in applicazione della Direttiva 77/486.

Rilascio della dichiarazione di equipollenza
Il Provveditore agli Studi rilascerà la dichiarazione di equipollenza sulla base degli anni di scolarità necessari per ottenere il corrispondente titolo italiano e dell'esito dell'eventuale prova integrativa di lingua e cultura italiana.

Per l'equipollenza di titoli di studio di scuole secondarie di II grado:

  1. titolo di studio rilasciato dalla scuola straniera, accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, conforme al testo straniero certificata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana o dalla rappresentanza diplomatica consolare del Paese ove il documento è stato formato, operante in Italia; la firma del Capo d'istituto, che ha rilasciato il titolo suddetto, sarà legalizzata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana nel Paese dove è stato conseguito;
  2. dichiarazione rilasciata dall'Autorità diplomatica o consolare italiana indicante, oltre alla precisazione in merito alla posizione giuridica dell'Istituto o scuola (statale o legalmente riconosciuta con la chiara indicazione del gestore), l'ordine e il grado degli studi ai quali il titolo si riferisce, secondo l'ordinamento scolastico vigente nel Paese in cui è stato conseguito, e possibilmente la sua validità ai fini della prosecuzione degli studi e/o dell'assunzione a posti di lavoro o di impiego. La dichiarazione concernente la posizione giuridica e l'ordine e il grado degli studi non deve essere prodotta in caso di presentazione del "nulla osta" di cui alla successiva lettera c);
  3. "nulla osta" rilasciato dalla Direzione Generale degli Scambi Culturali, nel caso di conclusione degli studi presso una scuola straniera in Italia (vedi art. 382 D.L.vo 297/94). In tal caso la legalizzazione della firma del Capo di Istituto che ha rilasciato il titolo da dichiarare equipollente può essere effettuata da un pubblico ufficiale, ovvero dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese al cui ordinamento appartiene la scuola straniera operante in Italia;
  4. per i lavoratori italiani all'estero/emigrati e loro congiunti: attestazione dell'Ufficio consolare italiano, dalla quale risulti lo status di lavoratore italiano all'estero o suo congiunto;
  5. per i cittadini italiani per matrimonio: documentazione idonea a comprovare la precedente condizione di cittadino straniero, quale ad esempio: certificato di cittadinanza del Paese straniero di origine rilasciato prima del matrimonio oppure certificato dal quale risulti la condizione di cittadino straniero precedente al matrimonio, rilasciato dall'autorità competente del Paese straniero di origine o dall'autorità diplomatica o consolare del predetto Paese operante in Italia;
  6. per i cittadini italiani per naturalizzazione: decreto di naturalizzazione;
  7. curriculum degli studi seguiti dal richiedente, distinto per anni scolastici, possibilmente con l'indicazione delle materie per ciascuna delle classi frequentate con esito positivo sia all'estero, sia eventualmente in Italia. Detto curriculum, redatto dall'interessato, indicherà oltre agli studi svolti, l'esito favorevole di esami finali da lui sostenuti o eventuali esperienze di lavoro maturate in connessione con il titolo del quale si richiede l'equipollenza;
  8. programma delle materie oggetto del corso stesso, rilasciato dalla scuola ove il richiedente ha seguito gli studi. Il programma potrà anche essere desunto dalle pubblicazioni ufficiali dei relativi Stati esteri;
  9. ogni altro titolo o documento (anche in copia fotostatica, con la relativa traduzione in lingua italiana), che il o dalle competenti autorità educative nazionali o locali straniere, con la relativa traduzione in lingua italiana. richiedente ritenga, nel proprio interesse, di produrre a prova dei dati riportati nel curriculum;
  10. eventuali atti, anche in copia fotostatica, ritenuti idonei a provare la conoscenza della lingua italiana (quali: attestazione di frequenza a corsi con insegnamento in lingua italiana o corsi di lingua italiana, oppure partecipazione ad attività culturali italiane, oppure prestazioni lavorative presso istituzioni o ditte o aziende italiane, ecc.) ai fini dell'esenzione dalla prova integrativa di italiano.

Circolare ministeriale del 28 aprile 2000, n.132/00 -  in formato PDF

Formulare und Anlagen

Letzte Aktualisierung: 09.02.2018, 14:42